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natura e tipologia delle prestazioni assistenziali
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Le prestazioni assistenziali sono erogazioni in danaro che l'Enpaf corrisponde ai farmacisti ed ai loro superstiti che si trovano in condizioni economiche disagiate.
La misura della prestazione nonché i limiti reddituali sono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
Per l'anno 2010, si fa riferimento alla
deliberazione n.
61 (preleva il testo integrale) adottata dal Consiglio di Amministrazione
nella riunione del 20 ottobre 2009.
L'Enpaf riconosce prestazioni assistenziali:
- continuative (sussidio continuativo e assistenza speciale minorati per
soggetti con almeno 21 anni) che consistono nell'erogazione di un importo mensile per l'intero anno solare;
- straordinarie (sussidio una tantum, incluso quello per minorati
di età inferiore ai 21 anni, e borse di studio): sono costituite da un'erogazione effettuata in un'unica soluzione, non ripetibile nel corso dell'anno solare e non cumulabile con l'assistenza continuativa.
La domanda per ottenere la liquidazione di qualsiasi tipo di prestazione
assistenziale deve essere presentata all'Ordine di appartenenza dell'iscritto,
ovvero in caso di cancellazione o decesso all'ordine presso il quale il soggetto è
iscritto. L'Ordine, ricevuta la domanda esprime il proprio parere in merito e
trasmette, anche in caso di parere negativo, la pratica all'ENPAF per l'adozione
del provvedimento definitivo.
Le prestazioni assistenziali vengono riconosciute ai farmacisti ed ai loro
superstiti. Ai fini assistenziali viene considerato superstite:
- il coniuge
- in mancanza del coniuge ai figli a carico del farmacista al momento del decesso
- in mancanza di entrambi, al genitore che abbia compiuto il sessantesimo anno
di età
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REQUISITI REDDITUALI
Nella tabella 1 e 2 vengono riportate le fasce di reddito stabilite per poter
usufruire delle prestazioni assistenziali. Se nel nucleo familiare è presente un soggetto
disabile, dal reddito complessivo del nucleo familiare saranno detratti 5.000
euro.
fasce reddituali per assistenza
continuativa e per assistenza minorati a
carattere continuativo:
NUCLEO FAMILIARE
REDDITO PRO CAPITE
PERCENTUALE IMPORTO
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1 componente |
da zero a 17.000,00
da 17.000,01 a 24.000,00 |
100%
70% |
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2 - 3 componenti |
da zero a 11.000,00
da 11.000,01 a 15.000,00 |
100%
70% |
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4 - 5 componenti |
da zero a 8.000,00
da 8.000,01 a 10.000,00 |
100%
70% |
L’importo delle prestazioni assistenziali
periodiche (continuativa e minorati) è stato unificato ed è il seguente:
N.B. per i nuclei familiari con sei o più
componenti, il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare non deve essere
superiore a 48.000 euro.
- “una
tantum” minorati di età inferiore ai 21 anni;
-
per spese mediche, sanitarie e
infermieristiche;
-
per spese funerarie;
- per danni da calamità naturale o
incendio della casa di abitazione o della sede dell’esercizio dell’attività professionale;
-
per malattia o infortunio;
-
per disoccupazione involontaria
dopo i 50 anni;
-
per spese frequenza di asili e di scuole materne;
-
per spese di ospitalità presso case di riposo.
nucleo
familiare
reddito pro capite
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1 componente |
da zero a 25.000,00 |
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2 - 3 componenti |
da zero a 16.000,00 |
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4 - 5 componenti |
da zero a 11.000,00 |
N.B. per nuclei
familiari con sei o più componenti, il reddito complessivo dell’intero nucleo
familiare non deve essere superiore a 48.000 euro. |
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ATTENZIONE!
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per la valutazione delle condizioni economiche del
richiedente qualunque tipo di prestazione assistenziale, saranno considerati i
redditi di qualsiasi natura anche se non assoggettabili ad IRPEF, fa eccezione
la casa di abitazione.
la proprietà ovvero l'usufrutto di beni immobili, ad eccezione della casa di abitazione, farà presumere inesistenti le precarie condizioni economiche anche se il reddito lordo annuo è conforme a
quanto stabilito ai punti precedenti.
il rimborso, ex art. 24
del regolamento ENPAF, dei contributi versati non consente l’accesso alle
prestazioni assistenziali essendo cessato ogni rapporto, anche assistenziale,
con l’Ente.
La
presenza di eventuali morosità significative nel versamento della contribuzione
previdenziale e assistenziale ENPAF costituisce ostacolo all’accoglimento della
domanda.
Per la determinazione
delle condizioni economiche si terrà conto della presenza di familiari, anche
non conviventi, obbligati per legge a concorrere al sostentamento dell’assistito.
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sussidio continuativo
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Fermi restando i requisiti reddituali e gli importi indicati
nella Tabella 1, il sussidio continuativo viene corrisposto ai farmacisti che
abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano almeno dieci anni di
iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf.
Nel caso in cui la prestazione venga richiesta da un superstite, si fa
riferimento al requisito contributivo del dante causa.
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Occorre inoltre ricordare che: |
Il sussidio continuativo viene liquidato mensilmente ed ha scadenza il 31 dicembre di ciascun anno. La prestazione può essere rinnovata per l'anno successivo previo riaccertamento del diritto effettuato a cura dell'Ufficio Assistenza.In un anno solare sono corrisposte dodici mensilità.
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assistenza speciale
minorati
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Destinatari sono i farmacisti
con almeno cinque anni di iscrizione e
contribuzione effettive all’ ENPAF che hanno figli con grave minorazione fisica,
psichica o sensoriale. Il sussidio viene corrisposto al farmacista genitore del
disabile o alla persona che del disabile abbia la tutela legale o giudiziaria o,
in caso di decesso del farmacista, direttamente al disabile se capace. Se in un
nucleo familiare sono presenti più disabili sarà erogata una prestazione per
ciascun avente diritto.
Sono previste due tipologie di prestazioni di
assistenza per i minorati:
- spese mediche sostenute in
connessione alla condizione di disabilità; - spese relative all'assistenza
specifica (infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche) - spese sostenute per mezzi di
accompagnamento, di locomozione di deambulazione - spese relative a sussidi
tecnici ed informatici atti a facilitare l' autosufficienza e
l' integrazione del disabile.
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ATTENZIONE!
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La domanda deve essere inviata
tramite
,
raccomandata a.r. all’Ordine di appartenenza entro 240 giorni dalla data
riportata sulla documentazione fiscale relativa alle spese di cui si chiede il
rimborso. Può essere presentata una sola
domanda nel medesimo anno solare.
·
Per i disabili di età pari o superiore a 21 anni verrà invece erogato un
sussidio continuativo.
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prestazioni assistenziali
straordinarie |
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La
prestazione di assistenza straordinaria viene erogata una sola volta l'anno in
favore dei farmacisti che siano privi dei requisiti per le prestazioni di
assistenza continuativa, ma che abbiano almeno otto anni di iscrizione e
contribuzione effettive. Per quanto riguarda i superstiti si fa riferimento ai
requisiti di iscrizione e contribuzione del dante causa.
Le prestazioni di assistenza
straordinaria si suddividono in due tipologie.
-
Assistenza straordinaria
per evento
La prestazione viene erogata
in presenza di un evento che abbia comportato delle spese, fiscalmente
documentate, le quali abbiano determinato una situazione contingente e
temporanea di disagio economico. A condizione che l’evento non sia coperto da
polizza assicurativa.
Dovrà trattarsi di:
- spese mediche, sanitarie e
infermieristiche;
- spese funerarie in caso di decesso del
farmacista;
- spese funerarie sostenute dal farmacista
per un familiare tra quelli indicati in precedenza:
- danni subiti per calamità naturali o per
incendio all'immobile
o di esercizio dell'attività professionale, purché l'evento
non era coperto da polizza assicurativa
- spese di ospitabilità
presso case di riposo
- spese spese di
frequenza di asili e di scuole materne
2.
Assistenza straordinaria indennitaria
-
malattia o infortunio
se l'evento, non coperto
da polizza assicurativa, incide sulla capacità lavorativa e quindi sul
reddito del farmacista per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi
e non superiore a un anno ;
-
disoccupazione
involontaria
intervenuta dopo i 50 anni per un periodo continuativo di almeno sei mesi.
Detto trattamento non è ripetibile negli anni successivi durante i quali,
ove permanga lo stato di disoccupazione involontaria potrà esser corrisposto
un sussidio straordinario pari all'ammontare del contributo ENPAF, dell'anno
precedente la domanda, ridotto dell'85%.
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ATTENZIONE!
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-
la domanda di assistenza
straordinaria (per evento e indennitaria) deve pervenire all'Ordine
dei farmacisti di appartenenza entro il
termine massimo di 180 giorni dalla data dell'evento che ha dato origine alla
richiesta.
-
la domanda può essere
presentata una sola volta l'anno.
-
ai soggetti già titolari di
assistenza continuativa non viene riconosciuta assistenza straordinaria.
-
l'importo massimo dell'
assistenza straordinaria è di 4.000,00 euro.
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Il Consiglio di
Amministrazione dell'Enpaf, con deliberazione n°10 del 26 febbraio 2010, ha
approvato il bando di concorso
per
l'assegnazione di n. 250 borse di studio per l'anno scolastico/accademico
2008-2009. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite
raccomandata a.r. entro il 20 aprile 2010.
Bando 2010
Modulistica domanda e dichiarazione sostitutiva (mod.BS)
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| telefono |
06.54711 |
| fax |
06.5917.732 |
| email |
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| indirizzo postale |
ENPAF - Ufficio Assistenza, viale Pasteur 49, 00144 Roma |
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