SOMMARIO:
- Prestazioni – Recupero importo aggiuntivo
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PRESTAZIONI – Recupero importo aggiuntivo
In base all’art. 70 della legge 388/2000 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici ogni anno è dovuto un importo aggiuntivo di € 154,94 da erogarsi con la tredicesima o con il rateo di dicembre. Tale importo spetta a chi nel 2008 non abbia superato:
- come reddito individuale assoggettabile all’Irpef € 8.640,84;
- come importo complessivo assoggettabile all’Irpef cumulato con quello del coniuge non legalmente separato € 17.281,68.
L’importo viene erogato dall’ente che eroga la pensione principale tranne nel caso il soggetto sia pensionato Inps: in tal caso provvede l’Inps.
L’importo aggiuntivo non costituisce reddito a fini fiscali né previdenziali.
Si eroga a chi ha una pensione attiva.
Atteso che l’erogazione viene fatta sulla base del reddito Irpef indicato nell’anno precedente la stessa è soggetta a verifica successiva.
Allo stato è stato richiesto ai
pensionati a cui è stato erogato l’importo aggiuntivo 2008 sulla base dei redditi 2007 di produrre, entro il 30 giugno, copia della dichiarazione dei redditi 2009, relativa al 2008, sia propria che del coniuge, al fine di effettuare le opportune verifiche in merito alla sussistenza del diritto a quanto corrisposto. Nel caso in cui gli interessati non rispondano sono stati informati che si procederà al recupero di quanto erogato attraverso trattenute sul rateo di pensione di luglio



