Contributi previdenziali

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ISCRIZIONI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

RICONGIUNZIONI

RISCATTI

INFO


iscrizione

Sono iscritti d'ufficio all'ENPAF e tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori tutti gli iscritti agli Albi professionali degli Ordini provinciali ( articolo 21 del DLCPS n. 233/1946)

decorrenza

L'iscrizione o la cancellazione dall'Albo professionale producono effetto ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'ENPAF dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine. Non potranno essere prese in considerazione pertanto deliberazioni di cancellazione con efetto retroattivo rispetto alla data di adozione. E' pertanto necessario che l'istanza di cancellazione venga presentata dall'interessato in tempo utile per consentire al Consiglio di adottare la delibera entro la fine dell'anno solare, diversamente è dovuto il contributo anche se l'iscrizione è stata conservata per un solo giorno nel corso dell'anno (articolo 3 dello statuto dell'ENPAF).

infrazionabilità

Il contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio non è frazionabile e deve essere versato per intero quale che sia la data di iscrizione ovvero cancellazione. Per determinare l'anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia overo di anzianità per l'anno di prima iscrizione viene comunque calcolato per intero anche se è risultato pari o inferiore a sei mesi.

contributi

I contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti, essi vengono riscossi tramite bollettini bancari, l'ENPAF, di norma, ricorre alla cartella esatoriale, localmente notificata dai concessionari territorialmente competenti, nel caso in cui l'iscritto nell'anno precedente abbia omesso in tutto o in parte di versare la contribuzione dovuta utilizzando i bollettini bancari trasmessi, ovvero abbia posto in essere una evasione contributiva non denunciando nei termini la modifica della propria condizione giuridica che gli ha fatto perdere il diritto alla riduzione contributiva. Nelle ipotesi indicate la cartella esattoriale reca anche la sanzione civile che viene applicata sul contributo omesso.

riduzioni

Il contributo previdenziale ENPAF è stabilito in cifra fissa, tuttavia ove l'iscritto appartenga ad alcune categorie ha la possibilità di chiedere la riduzione del contributo in paricolare:

  • riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% agli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria ovvero ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% agli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l'impiego. La riduzione massima dell'85% può essere conservata per non più di cinque anni contributivi complessivi, una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita attività professionale;
  • riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti i quali non esercitino attività professionale;
  • riduzione nella misura massima del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% per gli iscritti che siano titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall'ENPAF e nel contempo non esercitino attività professionale;
  • riduzione nella misura del 33,33% overo del 50% per gli iscritti che siano titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall'ENPAF e non esercitino attività professionale ( tale disposizione avrà effetto a decorrere dal 2005 per l'anno 2004 temporaneamente trova ancora applicazione l'ipotesi precedente).

Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta. L'ENPAF, infatti, è un ente di previdenza a prestazione definita (salvi gli adeguamenti periodici in proporzione all'indice ISTAT) e a contribuzione variabile (il cui importo viene fissato anno per anno), l'ammontare della prestazione finale è commisurato alla contribuzione intera, la scelta di versare contributi ridotti comporta quindi una correlativa diminuzione dell'ammontare finale maturato.

casi particolari

Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991 i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia.
Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggeti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS):

termini di decadenza

La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d'ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal regolamento (articolo 21) bensì viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici.

La domanda di riduzione deve essere presentata entro:

  • il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione:
  • il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, nel caso in cui la condizione che consente di chiedere la riduzione sia stata acquisita dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre:
  • il 30 settembre dell'anno in cui il nominativo dell'iscritto viene inserito per la prima volta nell'elenco dei contribuenti ENPAF ( la regola vale per coloro che si iscrivano per la prima volta all'ENPAF).

I termini regolamentari sono perentori gli Uffici non possono accettare, pertanto, domande che siano state presentate oltre le scadenze indicate.

contributo di solidarietà

Coloro che si iscrivano a partire dal 1° gennaio 2004 hanno facoltà di chiedere di versare il contributo di solidarietà in luogo della contribuzione previdenziale seppure nella forma ridotta prevista; oltre al contributo di solidarietà l'iscritto dovrà versare anche quello per la gestione assistenza e per l'indennità di maternità.

chi può optare per il contributo di solidarietà

  • gli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e che non abbiano redditi professionali esenti da contribuzione previdenziale:
  • gli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria. La contribuzione di solidarietà e/o la riduzione contributiva massima non potrano essere conservate in ogni caso per più di cinque anni complessivi.

caratteristiche del contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà non è utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità, conseguentemente non è utile neanche ai fini della pensione ai superstiti.

Il contributo di solidarietà non è oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento ENPAF è non può essere reintegrato a quota intera in base all'articolo 22 del regolamento. Il contributo non può essere trasferito ad altro Ente nell'ambito delle prcedure di ricongiunzione nè è utile ai fini della totalizzazione.

Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l'anzianità di iscrizione.

termini di decadenza

Anche per il contributo di solidarietà valgono le considerazioni fatte per la riduzione contributiva;
i termini per presentare la domanda per essere amessi a versare il contributo di solidarietà sono gli stessi indicati per la riduzione. La domanda deve essere presentata tramite la modulistica a tal fine predisposta.

deducibilità fiscale

Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e facoltativa (incluso l’onere da corrispondere in sede di ricongiunzione ex l. n. 45 / 1990) è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata (principio di cassa).
L’articolo10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/1986 prevede infatti che dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Sono quindi deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari, il reintegro in misura intera della contribuzione versata in misura ridotta, i reintegri della contribuzione ex articolo 7 bis del regolamento ENPAF (periodo 1995 / 2003).

contribuzione doppia o tripla

L’articolo 23 del regolamento prevede che in caso di versamento di contribuzione doppia ovvero tripla l’iscritto ottenga un coefficiente economico di pensione doppio ovvero triplo, oltre a ciò la contribuzione in misura maggiorata determina un ulteriore aumento del 10% (contribuzione doppia) ovvero del 15% (contribuzione tripla). In pratica chi versa la contribuzione doppia ottiene per quell’anno un coefficiente di pensione così determinato:

1^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione in misura intera +
2^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera maggiorato del 10%.

Chi versa la contribuzione tripla ottiene per quell’anno un coefficiente di pensione così determinato:

1^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione in misura intera +
2^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera maggiorato del 10% +
3^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera maggiorato del 15%.

L’iscritto può scegliere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla in qualsiasi momento e revocare la sua scelta in qualsiasi momento. Per richiedere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla deve essere utilizzata la modulistica presente nelle pagine web del sito internet dell’ENPAF (icon scarica la domanda).

Anche questa contribuzione è fiscalmente deducibile dall’imponibile.

reintegro della contribuzione 1995/2003 (art.7bis)

A decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2004 i coefficienti economici di pensione sono stati aumentati. La pensione annua rapportata a trenta anni di contribuzione in misura intera versata a partire dal 1° gennaio 2004 è pari a 6.713,98 euro (articolo 7 regolamento), anche l’iscritto che prima del 1° gennaio 2004 abbia versato contributi può usufruire dei nuovi coefficienti in relazione alla contribuzione versata dopo il 1° gennaio 2004 secondo il criterio del pro rata, ossia in caso di contribuzione in misura intera si tratta di 1 / 30° di 6.713,98 euro per ciascun anno versato a partire dalla competenza 2004. Anche chi versi contributi in misura ridotta a partire dall’anno 2004 usufruirà dei nuovi importi in misura proporzionalmente ridotta a seconda dell’aliquota di riduzione prescelta.
L’articolo 7 bis riconosce a chi non sia ancora andato in pensione e abbia versato contributi in misura intera nel periodo che va dal 1995 al 2003 di adeguare i coefficienti di pensione relativi a tale contribuzione ai nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2004 – fino a un massimo di nove trentesimi di 9.713,98 euro.
Per ottenere ciò occorre presentare apposita domanda il cui modello si trova sul sito internet (icon scarica la domanda) e versare un onere che varia in relazione all’età al momento della domanda e al sesso del richiedente secondo la tabella che di seguito si riporta

Età M F Età M F
25 7,7741 7,8905 45 11,5464 11,7470
26 7,9311 8,0488 46 11,7789 11,9859
27 8,0908 8,2103 47 12,0171 12,2303
28 8,2535 8,3749 48 12,2610 12,4807
29 8,4191 8,5429 49 12,5109 12,7370
30 8,5876 8,7141 50 12,7672 12,9994
31 8,7592 8,8888 51 13,0300 13,2678
32 8,9340 9,0670 52 13,2997 13,5429
33 9,1119 9,2487 53 13,5771 13,8249
34 9,2932 9,4341 54 13,8629 14,1147
35 9,4778 9,6233 55 14,1577 14,4124
36 9,6662 9,8163 56 14,4625 14,7189
37 9,8583 10,0133 57 14,7773 15,0338
38 10,0542 10,2143 58 15,1028 15,3576
39 10,2542 10,4195 59 15,4398 15,6903
40 10,4584 10,6291 60 15,7892 16,0324
41 10,6669 10,8431 61 16,1533 16,3854
42 10,8797 11,0618 62 16,5327 16,7507
43 11,0970 11,2853 63 16,9295 17,1299
44 11,3192 11,5136 64 17,3458 17,5234
65 17,7827 17,9317

L’ammontare del reintegro è determinato, per ciascun anno di contribuzione che si intende adeguare, dalla moltiplicazione del coefficiente sopra indicato per un cifra pari alla differenza tra il nuovo e il vecchio trattamento di pensione. L’ammontare del riscatto può essere rateizzato fino a un massimo di venti annualità e comunque non oltre un numero di rate pari alla differenza tra l’età pensionabile (65° anno) e l’età anagrafica del richiedente, in caso di dilazione le rate sono gravate del tasso di interesse legale in vigore al momento della domanda. Anche gli importi versati a titolo di reintegro ex articolo 7 bis del regolamento sono integralmente deducibili.

restituzione dei contributi

L’articolo 24 del regolamento ENPAF disciplina la restituzione dei contributi previdenziali, la restituzione dei contributi è prevista a favore di chi, iscritto all’Albo e quindi all’ENPAF al 1° gennaio 1995, al compimento del 65° anno di età non abbia maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo e quindi dall’ENPAF i contributi versati vengono restituiti.
La contribuzione viene restituita decurtata di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’ENPAF, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (attualmente fissata al 12%), la somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno di competenza 2003, i contributi a partire da quelli di competenza dell’anno 2004 non vengono più restituiti.

totalizzazione

L’istituto della totalizzazione consente a chi, iscritto a due o più gestioni previdenziali, che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore ai tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Il Decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni, al contrario della disciplina precedente, ha esteso la facoltà di totalizzare anche a chi raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento in uno dei fondi in cui ha versato contribuzione previdenziale purché, come già detto, non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto; dunque la totalizzazione è divenuto anche uno strumento per ottenere il pagamento di supplementi di pensione in relazione a spezzoni contributivi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati perché insufficienti.

Le prestazioni liquidabili tramite totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta. La pensione di vecchiaia si matura al compimento del 65° anno di età con venti anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché in ogni gestione vi siano un’anzianità contributiva pari almeno a 3 anni che non devono essere coincidenti con quelli presenti presso l'altra o le altre gestioni previdenziali

La contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità. La normativa fa salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Si tratta di un aspetto molto importante da cui consegue che per quanto riguarda l’ENPAF sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità, non sarà comunque computabile la contribuzione da riscatto del corso di studi universitari e sarà necessario un periodo di attività professionale. Inoltre la direttiva ministeriale richiede la cessazione dell’attività di lavoro dipendente.

La pensione di anzianità si matura con quaranta anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché in ogni gestione vi siano un’anzianità contributiva pari almeno a 3 anni non coincidenti, come per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso la contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità e vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Nel caso di decesso di soggetto titolare di pensione di vecchiaia ovvero di anzianità derivante da totalizzazione ogni gestione provvederà a liquidare la relativa pensione di reversibilità per la quota che la riguarda.

La pensione indiretta ai superstiti viene conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso. Anche la pensione di inabilità si consegue in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. I trattamenti in questione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda tranne per la pensione ai superstiti che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. La domanda deve essere presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l’interessato è o è stato iscritto.

La liquidazione è a carico delle singole gestioni pro quota mentre il pagamento viene effettuato dall’INPS che stipula apposite convenzioni con gli enti interessati . La liquidazione delle quote avviene con il sistema contributivo, che per quanto riguarda il sistema generale obbligatorio è quello previsto e regolamentato dalle leggi già in vigore, mentre per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti (ENPAF incluso) è stato previsto “ad hoc” dal decreto legislativo n. 42 / 2006 e successive modificazioni.

In base a quanto previsto il montante contributivo maturato presso ciascuna gestione viene rivalutato anno per anno sulla base del tasso di rendimento netto del patrimonio investito fatto registrare da ciascuna Cassa, occorre aggiungere che il sistema contributivo che in linea di massima penalizza l’ammontare dei trattamenti pensionistici viene modificato, il decreto prevede, infatti,un meccanismo in base al quale l’ammontare del trattamento cresce quanto più l’anzianità di contribuzione presso ciascun Ente si avvicina a quella minima richiesta per essere collocato in pensione di vecchiaia ovvero di anzianità.

ricongiunzioni di periodi assicurativi

La legge 5 marzo 1990,n.45 "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per liberi professionisti" ha introdotto l'istituto della ricongiunzione ai fini del diritto e della misura di una sola pensione, per coloro che siano ovvero siano stati iscritti, a una cassa di previdenza di professionisti.

I destinatari della legge stessa sono:

  • i dipendenti, pubblici o privati, nonchè i lavoratori autonomi che siano stati iscritti a una cassa professionale;
  • I liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi:
  • i liberi professionisti che abbiano periodi di contribuzione presso diverse casse professionali
  • il libero professionista che goda già della erogazione di una pensione;
  • i superstiti entro due anni dal decesso dell'iscritto;
L'interessato deve rivolgere la domanda all'Istituto presso il quale intende trasferire i periodi contributivi presenti presso altre gestioni previdenziali.

La ricongiunzione può essere a titolo oneroso comportando il versamento della riserva matematica, ossia dell'importo necessario a coprire il supplemento di pensione determinato dal trasferimento di contribuzione da altra gestione previdenziale. In base all'art. 10, comma 1, lett. e del DPR.. 917/1986 "Testo unico delle imposte sui redditi" comunque gli importi versati dall'iscritto ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi sono fiscalmente deducibili.

Anche in presenza di contribuzione "esterna" totalmente coincidente con quella in essere presso l'ENPAF l'interessato può attivare la procedura di ricongiunzione. Ciò può avvenire:

  • quando per gli anni di contribuzione corrispondenti a quelli da ricongiungere il soggetto abbia versato all'ENPAF contribuzione in misura ridotta, in tale caso la ricongiunzione consente la reintegrazione a quota intera e l'aumento dei corrispondenti rendimenti pensionistici ENPAF;
  • quando la contribuzione versata al'ENPAF sia tutta in misura intera ma quella da ricongiungere sia successiva al 1994, in tale caso è possibile attivare la ricongiunzione al fine di raddoppiare il rendimento di pensione per gli anni di contribuzione raggiunti;


E' comunque possibile il ricorso combinato ai due criteri sopra indicati.

riscatto anni di laurea

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento ENPAF è possibile riscattare gli anni del corso di studi universitari fino a un massimo di 5 (in relazione alla durata del corso stesso) prima del pensionamento. Gli anni riscattati determinano un supplemento di pensione e non sono utili ai fini dell'anzianità contributiva.

In merito alla compatibilità del riscatto del corso di studi universitari attivato presso l’ENPAF con quello attivato presso l’INPS ovvero l’INPDAP, i due Istituti previdenziali hanno assunto questi orientamenti.
L'INPDAP ha comunicato che il riscatto attivato presso di sé è compatibile con quello presso l’ENPAF, considerato che, in base all’art. 20 del Regolamento ENPAF, il riscatto degli anni del corso d studi universitari non è utile ai fini dell’anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione, ma produce solo dei supplementi economici che incidono sull’ammontare del trattamento previdenziale.
Si rammenta che l’art. 6 del DPR n. 1092/1972 – Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato – prevedeva che i periodi in questione fossero valutabili una sola volta ai fini pensionistici (da intendersi evidentemente ai fini della maturazione del diritto a pensione) e quindi che fosse ammesso un solo riscatto.
L’INPS ha invece respinto domande di riscatto presentate da iscritti  che avevano già attivato le stesse procedure presso l’ENPAF. Per motivare questa posizione l’INPS ha richiamato l’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 che riconosce la facoltà di riscatto del corso di studi universitari a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 / 1995 (Gestione Separata INPS).
In base al comma 2 del citato articolo 2, i periodi in questione sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Sebbene la norma non stabilisca un’incompatibilità con i riscatti attivati presso una delle Casse privatizzate dei liberi professionisti (tra le quali rientra l’ENPAF), in quanto il decreto legislativo n. 184 / 1997 non le richiama espressamente,  l’INPS fa riferimento a questa disposizione per respingere le domande di riscatto di iscritti che abbiano già riscattato presso l’ENPAF.

Determinazione del valore del riscatto e calcolo della rata

reintegro contributi ridotti

L'art. 22 prevede la possibilità, per gli iscritti che abbiano versato i contributi previdenziali in misura ridotta, di reintegrarli tramite riscatto, il cui valore non può essere inferiore alla differenza tra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro.

 


Tabella riepilogativa dei contributi a ruolo per il 2010

 

 Contributo Prev. base Assistenza Maternità   Tot. Euro 
Intero   4.025     26    0,00      4.051
Doppio   8.050     26    0,00      8.076
Triplo   12.075     26    0,00    12.101
Rid. del 33%   2.683     26    0,00      2.709  
Rid. del 50%   2.013     26    0,00      2.039
Rid. del 85%      604     26    0,00         630
Solidar. 3%      121     26    0,00         147

quota di iscrizione una tantum: Euro 52 (non dovuta da coloro che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

I contributi previdenziali dal 1959

Gestione dei lavoratori autonomi (art.2 comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335)

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