Attività professionale elenco
decreto legislativo 258/91
DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 258
Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE. n. 85/433/CEE. e n. 85/584/CEE. in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'art.6 della legge 30 luglio 1990 n. 212.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell' 11 maggio 1991;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ai citadini degli Stati membri delle Comunità europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio delle seguenti attività professionali:
1. preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
2. fabbricazione e controllo dei medicinali;
3. controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei madicinali;
4. immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
5. preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle famacie aperte al pubblico;
6. preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
7. diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali
L'elenco di cui all'allegato è modificato con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie...
Il parere della F.O.F.I.
Il Regolamento di previdenza e assistenza dell’ENPAF all’art.8 prevede tra i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ovvero di anzianità anche lo svolgimento dell’attività professionale.
Al di là delle ipotesi (che vengono in modo esaustivo indicate nell’elenco allegato, elenco presente nel sito internet della Federazione degli Ordini) in cui per lo svolgimento di determinate mansioni è richiesta dalla legge obbligatoriamente l’iscrizione all’Albo dei farmacisti, sussistono diverse fattispecie per le quali non è chiaro se sia possibile considerare le stesse come attività proprie del farmacista.
Per tale motivo sono stati posti alcuni quesiti alla Federazione degli Ordini, Ente nazionale rappresentativo della categoria, che in merito ha espresso il proprio parere con nota n.348 del 4 gennaio 2001.
Occorre evidenziare che all’attenzione della Federazione sono state portate non solo questioni generali attinenti a tipologie di attività ma anche alcune ipotesi concrete; deve tuttavia ritenersi che sussistano altre fattispecie controverse.
La Federazione degli Ordini nel proprio parere ha preliminarmente evidenziato che non può darsi rilievo alle attività elencate all’art.5 del DPCM n.298/1994 che detta la disciplina per la valutazione dei titoli per l’esercizio professionale nell’ambito delle procedure concorsuali per l’assegnazione di sedi farmaceutiche private.
Occorre infatti, ad avviso della Federazione, che sia una fonte normativa primaria (ossia una legge o un decreto legislativo) ad individuare una determinata attività come propria della professione farmaceutica; il sopra citato decreto costituisce, invece, una fonte normativa secondaria.
In altri termini la circostanza che l’attività svolta dall’iscritto sia tra quelle inserite nel citato art.5 non è di per sé sufficiente a far ritenere che si tratti di attività professionale del farmacista, occorre infatti una fonte di rango primario dalla quale sia dato evincere la natura professionale dell’attività.
La Federazione, nel menzionato parere, ha qualificato senza alcun dubbio come attività professionali del farmacista quelle di:
• informatore scientifico;
• collaboratore di industria farmaceutica (purché ovviamente le mansioni siano attinenti al settore del farmaco ndr);
• direttore di deposito o di magazzino all’ingrosso di medicinali;
• direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
• direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all’immissione in commercio di medicinali;
• esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario ;
• persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari ;
• responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari;
• professore universitario presso la facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF);
•ricercatore universitario (per la sostanziale assimilabilità, ai fini di che trattasi alla posizione del professore universitario).
