le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate
agli utili di parafarmacia;
le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;
coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con
apertura di partita IVA;
coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di
studio;
le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgano alcuna attività
lavorativa;
le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione
coordinata e continuativa;
le iscritte che in regime di lavoro autonomo svolgano attività non
professionale.
L’indennità di maternità
viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del
parto, l’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di aborto
che sia intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. In caso di
aborto verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma
prima del compimento del sesto mese spetta un’indennità pari a una sola
mensilità.
La domanda per ottenere
l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del
sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine
perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione
della gravidanza.
E’ importante
evidenziare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate
all’inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento
dell’indennità giornaliera di maternità da parte dell’INPS, purché tra l’inizio
della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità non siano
decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l’ENPAF non è tenuto a
corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta sebbene disoccupata.
Nel caso in cui
l’iscritta si trovi all’inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata e
in godimento dell’indennità di disoccupazione questa si converte nell’indennità
di maternità con la conseguenza che l’ENPAF non è tenuto a corrisponderla.