indennità di maternità

L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001. La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.

Dunque, non hanno diritto all’indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, quelle che sono assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS ovvero presso la Gestione Separata INPS, ma, in quest’ultimo caso, solo se versano l’aliquota contributiva massima nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità. In tutti questi casi l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’ENPAF.

Ferme queste premesse, ne consegue che hanno titolo all’indennità di maternità:

 

    

  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;

  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;

  • le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;

  • coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;

  • coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio;

  • le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgano alcuna attività lavorativa;

  • le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;

  • le iscritte che in regime di lavoro autonomo svolgano attività non professionale.

L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto, l’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di aborto che sia intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. In caso di aborto verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese spetta un’indennità pari a una sola mensilità.
La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.

E’ importante evidenziare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all’inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità da parte dell’INPS, purché tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l’ENPAF non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta sebbene disoccupata.

Nel caso in cui l’iscritta si trovi all’inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione questa si converte nell’indennità di maternità con la conseguenza che l’ENPAF non è tenuto a corrisponderla.

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO.  

 

Il decreto legislativo n. 151/2001 prevede il diritto alla corresponsione della indennità di maternità anche nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento preadottivo. L’Ente, dunque, corrisponde, in questi casi, l’indennità per le stesse categorie di iscritte sopra indicate.

L’ammontare dell’emolumento viene commisurato ai tre mesi successivi all’ingresso nella famiglia del minore affidato o adottato.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nella famiglia

 

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recapiti Per ulteriori informazioni:
  • numero telefonico passante: 06/54711
  • comunicazione fax n. 06/5917732 all'attenzione dell'Ufficio Indennità di Maternità;
  • comunicazione postale da indirizzare a: E.N.P.A.F. - Ufficio Indennità di Maternità, Viale Pasteur 49
       00144 Roma

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