![]() | ![]() |
Sono iscritti d'ufficio all'ENPAF e tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori tutti gli iscritti agli Albi professionali degli Ordini provinciali ( articolo 21 del DLCPS n. 233/1946)
L'iscrizione o la cancellazione dall'Albo professionale producono effetto ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'ENPAF dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine. Non potranno essere prese in considerazione pertanto deliberazioni di cancellazione con efetto retroattivo rispetto alla data di adozione. E' pertanto necessario che l'istanza di cancellazione venga presentata dall'interessato in tempo utile per consentire al Consiglio di adottare la delibera entro la fine dell'anno solare, diversamente è dovuto il contributo anche se l'iscrizione è stata conservata per un solo giorno nel corso dell'anno (articolo 3 dello statuto dell'ENPAF).
Il contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio non è frazionabile e deve essere versato per intero quale che sia la data di iscrizione ovvero cancellazione. Per determinare l'anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia overo di anzianità per l'anno di prima iscrizione viene comunque calcolato per intero anche se è risultato pari o inferiore a sei mesi
I contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti, essi vengono riscossi tramite bollettini bancari, l'ENPAF, di norma, ricorre alla cartella esatoriale, localmente notificata dai concessionari territorialmente competenti, nel caso in cui l'iscritto nell'anno precedente abbia omesso in tutto o in parte di versare la contribuzione dovuta utilizzando i bollettini bancari trasmessi, ovvero abbia posto in essere una evasione contributiva non denunciando nei termini la modifica della propria condizione giuridica che gli ha fatto perdere il diritto alla riduzione contributiva. Nelle ipotesi indicate la cartella esattoriale reca anche la sanzione civile che viene applicata sul contributo omesso.
Il contributo previdenziale ENPAF è stabilito in cifra fissa, tuttavia ove l'iscritto appartenga ad alcune categorie
ha la possibilità di chiedere la riduzione del contributo in paricolare: riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% agli iscritti che esercitino attività professionale in relazione
alla quale siano soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria ovvero ad altra forma di previdenza obbligatoria;
Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta. L'ENPAF, infatti, è un ente di previdenza a prestazione definita (salvi gli adeguamenti periodici in proporzione all'indice ISTAT) e a contribuzione variabile (il cui importo viene fissato anno per anno), l'ammontare della prestazione finale è commisurato alla contribuzione intera, la scelta di versare contributi ridotti comporta quindi una correlativa diminuzione dell'ammontare finale maturato.
Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono
farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991 i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia.
La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d'ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal regolamento (articolo 21) bensì viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici. La domanda di riduzione deve essere presentata entro:
I termini regolamentari sono perentori gli Uffici non possono accettare, pertanto, domande che siano state presentate oltre le scadenze indicate.
Coloro che si iscrivano a partire dal 1° gennaio 2004 hanno facoltà di chiedere di versare il contributo di solidarietà in luogo della contribuzione previdenziale seppure nella forma ridotta prevista; oltre al contributo di solidarietà l'iscritto dovrà versare anche quello per la gestione assistenza e per l'indennità di maternità.
Il contributo di solidarietà non è utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di
invalidità, conseguentemente non è utile neanche ai fini della pensione ai superstiti.
Il contributo di solidarietà non è oggetto di restituzione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento ENPAF è non può essere reintegrato
a quota intera in base all'articolo 22del regolamento. Il contributo non può essere trasferito ad altro Ente nell'ambito delle prcedure
di ricongiunzione nè è utile ai fini della totalizzazione. Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l'anzianità di iscrizione. termini di decadenza
Anche per il contributo di solidarietà valgono le considerazioni fatte per la riduzione contributiva;
Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e facoltativa (incluso l’onere da corrispondere in sede di ricongiunzione ex l. n. 45 / 1990) è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata (principio di cassa).
L’articolo 23 del regolamento prevede che in caso di versamento di contribuzione doppia ovvero tripla l’iscritto ottenga un coefficiente economico di pensione doppio ovvero triplo, oltre a ciò la contribuzione in misura maggiorata determina un ulteriore aumento del 10% (contribuzione doppia) ovvero del 15% (contribuzione tripla).
In pratica chi versa la contribuzione doppia ottiene per quell’anno un coefficiente di pensione così determinato:
1^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione in misura intera +
Chi versa la contribuzione tripla ottiene per quell’anno un coefficiente di pensione così determinato:
1^ quota) coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione in misura intera +
L’iscritto può scegliere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla in qualsiasi momento e revocare la sua scelta in qualsiasi momento. Per richiedere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla deve essere utilizzata la modulistica presente nelle pagine web del sito internet dell’ENPAF (www.enpaf.it).
Anche questa contribuzione è fiscalmente deducibile dall’imponibile. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2004 i coefficienti economici di pensione sono stati aumentati. La pensione annua rapportata a trenta anni di contribuzione in misura intera versata a partire dal 1° gennaio 2004 è pari a 6.713,98 euro (articolo 7 regolamento), anche l’iscritto che prima del 1° gennaio 2004 abbia versato contributi può usufruire dei nuovi coefficienti in relazione alla contribuzione versata dopo il 1° gennaio 2004 secondo il criterio del pro rata, ossia in caso di contribuzione in misura intera si tratta di 1 / 30° di 6.713,98 euro per ciascun anno versato a partire dalla competenza 2004. Anche chi versi contributi in misura ridotta a partire dall’anno 2004 usufruirà dei nuovi importi in misura proporzionalmente ridotta a seconda dell’aliquota di riduzione prescelta.
L’ammontare del reintegro è determinato, per ciascun anno di contribuzione che si intende adeguare, dalla moltiplicazione del coefficiente sopra indicato per un cifra pari alla differenza tra il nuovo e il vecchio trattamento di pensione.
L’articolo 24 del regolamento ENPAF disciplina la restituzione dei contributi previdenziali, la restituzione dei contributi è prevista a favore di chi, iscritto all’Albo e quindi all’ENPAF al 1° gennaio 1995, al compimento del 65° anno di età non abbia maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo e quindi dall’ENPAF i contributi versati vengono restituiti.
L’istituto della totalizzazione consente a chi, iscritto a due o più gestioni previdenziali, che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore ai tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione. Il Decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni, al contrario della disciplina precedente, ha esteso la facoltà di totalizzare anche a chi raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento in uno dei fondi in cui ha versato contribuzione previdenziale purché, come già detto, non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto; dunque la totalizzazione è divenuto anche uno strumento per ottenere il pagamento di supplementi di pensione in relazione a spezzoni contributivi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati perché insufficienti. Le prestazioni liquidabili tramite totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta. La pensione di vecchiaia si matura al compimento del 65° anno di età con venti anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché in ogni gestione vi siano un’anzianità contributiva pari almeno a 3 anni che non devono essere coincidenti con quelli presenti presso l'altra o le altre gestioni previdenziali La contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità. La normativa fa salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Si tratta di un aspetto molto importante da cui consegue che per quanto riguarda l’ENPAF sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità, non sarà comunque computabile la contribuzione da riscatto del corso di studi universitari e sarà necessario un periodo di attività professionale. Inoltre la direttiva ministeriale richiede la cessazione dell’attività di lavoro dipendente. La pensione di anzianità si matura con quaranta anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché in ogni gestione vi siano un’anzianità contributiva pari almeno a 3 anni non coincidenti, come per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso la contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità e vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Nel caso di decesso di soggetto titolare di pensione di vecchiaia ovvero di anzianità derivante da totalizzazione ogni gestione provvederà a liquidare la relativa pensione di reversibilità per la quota che la riguarda. La pensione indiretta ai superstiti viene conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso. Anche la pensione di inabilità si consegue in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. I trattamenti in questione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda tranne per la pensione ai superstiti che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. La domanda deve essere presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l’interessato è o è stato iscritto. La liquidazione è a carico delle singole gestioni pro quota mentre il pagamento viene effettuato dall’INPS che stipula apposite convenzioni con gli enti interessati . La liquidazione delle quote avviene con il sistema contributivo, che per quanto riguarda il sistema generale obbligatorio è quello previsto e regolamentato dalle leggi già in vigore, mentre per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti (ENPAF incluso) è stato previsto “ad hoc” dal decreto legislativo n. 42 / 2006 e successive modificazioni. In base a quanto previsto il montante contributivo maturato presso ciascuna gestione viene rivalutato anno per anno sulla base del tasso di rendimento netto del patrimonio investito fatto registrare da ciascuna Cassa, occorre aggiungere che il sistema contributivo che in linea di massima penalizza l’ammontare dei trattamenti pensionistici viene modificato, il decreto prevede, infatti,un meccanismo in base al quale l’ammontare del trattamento cresce quanto più l’anzianità di contribuzione presso ciascun Ente si avvicina a quella minima richiesta per essere collocato in pensione di vecchiaia ovvero di anzianità.
La legge 5 marzo 1990,n.45 "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per
liberi professionisti" ha introdotto l'istituto della ricongiunzione ai fini del diritto e della misura di una sola pensione, per coloro che
siano ovvero siano stati iscritti, a una cassa di previdenza di professionisti.
I destinatari della legge stessa sono:
L'interessato deve rivolgere la domanda all'Istituto presso il quale intende trasferire i periodi
contributivi presenti presso altre gestioni previdenziali.
La ricongiunzione può essere a titolo oneroso comportando il versamento della riserva matematica, ossia dell'importo necessario
a coprire il supplemento di pensione determinato dal trasferimento di contribuzione da altra gestione previdenziale. In base all'art. 10,
comma 1, lett. e del DPR.. 917/1986 "Testo unico delle imposte sui redditi" comunque gli importi versati dall'iscritto ai fini della
ricongiunzione dei periodi assicurativi sono fiscalmente deducibili.
Anche in presenza di contribuzione "esterna" totalmente coincidente con quella in essere presso l'ENPAF l'interessato può attivare
la procedura di ricongiunzione. Ciò può avvenire:
quando per gli anni di contribuzione corrispondenti a quelli da ricongiungere il soggetto abbia versato all'ENPAF contribuzione
in misura ridotta, in tale caso la ricongiunzione consente la reintegrazione a quota intera e l'aumento dei corrispondenti rendimenti
pensionistici ENPAF; quando la contribuzione versata al'ENPAF sia tutta in misura intera ma quella da ricongiungere sia successiva al 1994, in tale
caso è possibile attivare la ricongiunzione al fine di raddoppiare il rendimento di pensione per gli anni di contribuzione raggiunti;
E' comunque possibile il ricorso combinato ai due criteri sopra indicati.
Ai sensi dell'art. 20 del regolamento ENPAF è possibile riscattare gli anni del corso di studi universitari fino a un massimo di 5 (in relazione alla durata del corso stesso) prima del pensionamento. Gli anni riscattati determinano un supplemento di pensione e non sono utili ai fini dell'anzianità contributiva.
In merito alla compatibilità del
riscatto del corso di studi universitari attivato presso l’ENPAF con quello
attivato presso l’INPS ovvero l’INPDAP, i due Istituti previdenziali hanno
assunto questi orientamenti. Determinazione del valore del riscatto e calcolo della rata
L'art. 22 prevede la possibilità, per gli iscritti che abbiano versato i contributi previdenziali in misura ridotta, di reintegrarli tramite riscatto, il cui valore non può essere inferiore alla differenza tra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro.
i contibuti previdenziali dal 1959 Gestione dei lavoratori autonomi (art.2 comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) per ricevere la scheda aggiornata della propria posizione contributiva
|