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ANNO 2026

 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.251 del giorno 7 settembre 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 15 settembre 2026.

 

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informativa ai partecipanti

 

  • LE DOMANDE SONO STATE ESAMINATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 5/09/2026; successive pubblicazioni interesseranno le istanze presentate dopo tale data;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata successivamente.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 8 ottobre 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

 

Roma, 8 settembre 2026

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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.227 del giorno 31 luglio 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 7 AGOSTO 2026.

 

 

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informativa ai partecipanti

 

  • LE DOMANDE SONO STATE ESAMINATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 7/7/2026; successive pubblicazioni interesseranno le istanze presentate dopo tale data;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata successivamente.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 3 settembre 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

 

Roma, 4 AGOSTO 2026

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ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.196 del giorno 23 giugno 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 30 GIUGNO 2026.

 

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informativa ai partecipanti

 

  • LE DOMANDE SONO STATE LAVORATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 24/05/2026; successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data che verranno periodicamente rese note tramite questa sezione dedicata del sito;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 24 LUGLIO 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

 

Roma, 24 GIUGNO 2026

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Con provvedimento n.141 del giorno 14 MAGGIO 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 22 MAGGIO 2026.

 

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Informativa ai partecipanti

 

  • LE DOMANDE SONO STATE LAVORATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 14/04/2026 per la cui valutazione sono stati utilizzati i nuovi requisiti approvati con delibera n. 8/2026; successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data che verranno periodicamente rese note tramite questa sezione dedicata del sito;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 15 GIUGNO 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

 

 

 

Roma, 15 MAGGIO 2026

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ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.102 del giorno 9 APRILE 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 15 APRILE 2026.

 

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Informativa ai partecipanti

 

  • LE DOMANDE SONO STATE LAVORATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 14/03/2026 per la cui valutazione sono stati utilizzati i nuovi requisiti approvati con delibera n. 8/2026 ed entrati in vigore a partire dal 29 gennaio 2026; successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data che verranno periodicamente rese note tramite questa sezione dedicata del sito;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 11 MAGGIO 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

 

Roma, 10 APRILE 2026

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ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

 

Con provvedimento n.65 del giorno 4 MARZO 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 13 MARZO 2026.

 

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Informativa ai partecipanti

 

  • LE DOMANDE SONO STATE LAVORATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 14/02/2026 per la cui valutazione sono stati utilizzati i nuovi requisiti approvati con delibera n. 8/2026 ed entrati in vigore a partire dal 29 gennaio 2026; successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data che verranno periodicamente rese note tramite questa sezione dedicata del sito;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 7 aprile 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

Roma, 6 MARZO 2026

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CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ ANNO 2026

In data 28 gennaio 2026, il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, con delibera n.8, ha approvato un nuovo regolamento per l’iniziativa a sostegno della genitorialità rivolta a tutti i neo-genitori farmacisti iscritti all’Ente.
L’iniziativa prevede uno stanziamento di 500.000 euro per sostenere i farmacisti in occasione della nascita di un figlio o dell’adozione o dell’affidamento preadottivo di un minore.

Hanno diritto al contributo i farmacisti neogenitori, sia donne che uomini:

  • iscritti all’Ente da almeno tre anni continuativi;
  • in regola con il pagamento dei contributi;
  • che svolgano attività professionale al momento della presentazione della domanda;
  • con dichiarazione ISEE non superiore ai 35.000 euro;
  • che possiedano un patrimonio mobiliare non superiore ai 50.000 euro; per ciascun componente successivo al secondo a tale importo si aggiungono ulteriori 5.000 euro. L’importo del patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi 65.000 euro.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Il contributo per il sostegno alla genitorialità è di 1.000 euro in caso di nascita o adozione singola e di 1.500 euro in caso di parti gemellari o adozioni/affidamenti preadottivi plurimi.

L’importo è destinato a uomini e donne iscritti all’Enpaf che esercitano attività professionale, indipendentemente dalla categoria professionale;
il contributo è cumulabile con qualsiasi altro sostegno economico a tutela della maternità;
l’importo assegnato è esente da imposizione fiscale.

INCOMPATIBILITÀ:

nel caso in cui entrambi i genitori siano farmacisti iscritti all’Enpaf, il contributo viene erogato una sola volta per lo stesso evento;
il bonus non potrà essere assegnato in caso di adozione a seguito di affidamento preadottivo per il quale era già stato concesso il contributo.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata entro e non oltre un anno dalla data del parto o dell’ingresso del minore in famiglia ed inviata all’indirizzo PEC [email protected].

n.b. I nuovi criteri verranno applicati alle domande presentate a decorrere dal 29 gennaio 2026.

Scarica il modulo di domanda

VADEMECUM PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Documentazione da allegare all’istanza
Modulo Enpaf dedicato all’iniziativa Eventuale DELEGA alla riscossione da parte dell’altro genitore anch’esso farmacista con documento di identità
Documento di identità del richiedente
Attestazione Isee aggiornata e valida nell’anno di presentazione della domanda (prestazioni per figli minorenni) n.b. l’Isee deve essere aggiornato con la presenza nel nucleo familiare del bambino per il quale si richiede il contributo
Attestato di assistenza al parto/certificato di nascita con indicazione della genitorialità (*)  

 

Copia del tesserino del codice fiscale del bambino per il quale si richiede il contributo

(*) In caso di affidamento preadottivo/ adozione allegare copia del provvedimento da cui risulti la data di ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale allegare inoltre anche copia della sentenza di adozione del paese di origine unitamente al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri che autorizza l’ingresso in famiglia del minore e l’omologa della sentenza da parte del Tribunale dei Minori italiano.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE:

Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e accolte nei limiti dello stanziamento.

L’esaurimento della disponibilità economica e l’elenco degli aventi diritto e degli esclusi saranno pubblicati sul sito.

Nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE) sarà riportato, in luogo del nominativo del richiedente, il codice di iscrizione all’Enpaf.

Consulta il regolamento dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni: [email protected]

 


 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ (delibera n. 39/2024)

Con provvedimento n.33 del giorno 4 febbraio 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 11 FEBBRAIO 2026.

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informativa ai partecipanti

  • LE DOMANDE SONO STATE LAVORATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 28/01/2026 e che, pertanto, sono state valutate in base ai requisiti della delibera n. 39/2024; successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data che verranno periodicamente rese note tramite questa sezione del sito e per la cui valutazione verranno utilizzati i nuovi requisiti approvati con delibera n. 8/2026 ed entrati in vigore a partire dal 29 gennaio 2026;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata o per la presenza di requisiti maturati in base al nuovo regolamento vigente.
  • Il termine di presentazione della domanda in base a nuovo regolamento (delibera n. 8/2026) è fissato ad un anno dall’evento (parto, adozione, affidamento), pertanto, è possibile presentare una nuova domanda, entro tale scadenza, anche per coloro la cui domanda sia stata precedentemente respinta (perchè fuori termine) e che rientrino nei limiti previsti dalla normativa attualmente vigente.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 6 MARZO 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

 

Roma, 5 FEBBRAIO 2026

ANNO 2024

PUBBLICAZIONE ELENCHI DICEMBRE 2024

Con provvedimento n.346 del giorno 17 dicembre 2024 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 24 dicembre 2024.

 

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Roma, 18 dicembre 2024

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PUBBLICAZIONE ELENCHI NOVEMBRE 2024

Con provvedimento n.305 del giorno 14 novembre 2024 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 22 novembre 2024.

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Roma 15 novembre 2024

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PUBBLICAZIONE ELENCHI OTTOBRE 2024

Con provvedimento n.281 del giorno 11 ottobre 2024 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 23 ottobre 2024.

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A partire dal 16 settembre 2024, l’Enpaf eroga un nuovo contributo di sostegno rivolto a tutti i neo-genitori farmacisti iscritti all’Ente, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 39 del 24 luglio.

L’iniziativa prevede uno stanziamento di 600.000 euro per sostenere i farmacisti in occasione della nascita di un figlio o dell’adozione o dell’affidamento preadottivo di un minore.

Hanno diritto al contributo i farmacisti neogenitori, sia donne che uomini:

  • iscritti all’Ente da almeno cinque anni continuativi;
  • in regola con il pagamento dei contributi;
  • che svolgano attività professionale al momento della presentazione della domanda;
  • con dichiarazione ISEE non superiore ai 30.000 euro;
  • che possiedano un patrimonio mobiliare non superiore ai 40.000 euro; per ciascun componente successivo al secondo a tale importo si aggiungono ulteriori 5.000 euro. L’importo del patrimonio mobiliare non potrà essere superiore a complessivi 55.000 euro.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Il contributo per il sostegno alla genitorialità è di 1.000 euro in caso di nascita o adozione singola e di 1.500 euro in caso di parti gemellari o adozioni/affidamenti preadottivi plurimi.

  • l’importo è destinato a uomini e donne iscritti all’Enpaf che esercitano attività professionale, indipendentemente dalla categoria professionale;
  • il contributo è cumulabile con qualsiasi altro sostegno economico a tutela della maternità;
  • l’importo assegnato è esente da imposizione fiscale.

INCOMPATIBILITÀ:

  • nel caso in cui entrambi i genitori siano farmacisti iscritti all’Enpaf, il contributo viene erogato una sola volta per lo stesso evento;
  • il bonus non potrà essere assegnato in caso di adozione a seguito di affidamento preadottivo per il quale era già stato concesso il contributo.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data del parto o dell’ingresso del minore in famiglia ed inviata all’indirizzo PEC [email protected].

SCARICA IL MODULO  DI DOMANDA

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE:

Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e accolte nei limiti dello stanziamento.

L’esaurimento della disponibilità economica e l’elenco degli aventi diritto e degli esclusi saranno pubblicati sul sito.

Nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE) sarà riportato, in luogo del nominativo del richiedente, il codice di iscrizione all’Enpaf.

Consulta il regolamento dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni: [email protected]

ANNO 2026

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ (delibera n. 39/2024)

Con provvedimento n.33 del giorno 4 febbraio 2026 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 11 FEBBRAIO 2026.

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clicca qui per visualizzare elenco respinte

informativa ai partecipanti

  • LE DOMANDE SONO STATE LAVORATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 28/01/2026 e che, pertanto, sono state valutate in base ai requisiti della delibera n. 39/2024; successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data che verranno periodicamente rese note tramite questa sezione del sito e per la cui valutazione verranno utilizzati i nuovi requisiti approvati con delibera n. 8/2026 ed entrati in vigore a partire dal 29 gennaio 2026;
  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata o per la presenza di requisiti maturati in base al nuovo regolamento vigente.
  • Il termine di presentazione della domanda in base a nuovo regolamento (delibera n. 8/2026) è fissato ad un anno dall’evento (parto, adozione, affidamento), pertanto, è possibile presentare una nuova domanda, entro tale scadenza, anche per coloro la cui domanda sia stata precedentemente respinta (perchè fuori termine) e che rientrino nei limiti previsti dalla normativa attualmente vigente.
  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 6 MARZO 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

 

Roma, 5 FEBBRAIO 2026

ANNO 2025

Assegnazione contributo di sostegno alla genitorialita’

Con provvedimento n.327 del giorno 11 dicembre 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 17 dicembre 2025.

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informativa ai partecipanti

 

  • LE DOMANDE SONO STATE LAVORATE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE;
  • La pubblicazione riguarda le sole domande presentate entro la data del 06/12/2025; successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data che verranno periodicamente rese note tramite questa sezione dedicata del sito;

 

  • Non è consentito integrare la documentazione a seguito del rigetto dell’istanza per documentazione incompleta/irregolare ma, entro i termini di decadenza previsti, è possibile ripresentare una nuova domanda che verrà valutata in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite dello stanziamento; lo stesso vale per il rigetto determinato da irregolarità contributiva laddove la stessa venga sanata;

 

  • Eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell’ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro il 12 gennaio 2026.

 

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio.

Roma, 12 dicembre 2025

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Assegnazione contributo di sostegno alla genitorialita’

 

Con provvedimento n.288 del giorno 30 ottobre 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 6 novembre 2025.

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Roma, 31 ottobre  2025

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Assegnazione contributo di sostegno alla genitorialita’

Con provvedimento n.246 del giorno 25 settembre 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 30 settembre 2025.

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Roma, 26 settembre 2025

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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.214 del giorno 28 luglio 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 6 AGOSTO 2025.

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Roma, 29 luglio 2025

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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.166 del giorno 12 giugno 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 20 GIUGNO 2025.

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Roma 13 giugno 2025

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Con provvedimento n.120 del giorno 5 maggio 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 9 MAGGIO 2025.

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Roma 06/05/2025

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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.88 del giorno 24 marzo 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 31 MARZO 2025.

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Roma, 25 marzo 2025

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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.62 del giorno 24 febbraio 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 28 febbraio 2025.

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Roma, 24 febbraio 2025

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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Con provvedimento n.23 del giorno 23 gennaio 2025 è stata predisposta la liquidazione del contributo in argomento per gli aventi diritto, con valuta 31 gennaio 2025.

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Roma, 24 gennaio 2025

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Agosto 28, 2024
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Pensione di vecchiaia

(art.8 del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione ENPAF)

  • tipologia della pensione di vecchiaia a regime
  • disciplina transitoria
  • decorrenza
  • procrastino
Tipologia della pensione di vecchiaia a regime

Per maturare la pensione di vecchiaia l’articolo 8 del Regolamento prevede dal 1° gennaio 2013:

  • il compimento del sessantottesimo anno di età; a partire dal 1° gennaio 2019 l’età pensionabile è pari a 68 anni e 9 mesi; (a partire dal 1° gennaio 2016 il requisito dell’età pensionabile viene infatti aggiornato incrementandolo della misura pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT per il sistema generale obbligatorio);
  • almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione effettive (ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura quella superiore vale per anno intero, tuttavia, l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione vale comunque per anno intero quale che sia stato il periodo di iscrizione);
  • almeno venti ‘anni di attività professionale.
  • Disciplina transitoria

    Il medesimo articolo 8 del regolamento ENPAF prevede inoltre disposizioni particolari rispettivamente per:

    • i dimessi al 31 dicembre 1991;
    • i dimessi al 31 dicembre 1994;
    • i dimessi al 31 dicembre 2001.

    In merito all’attività professionale per coloro che, iscritti al 31 dicembre 1994, avevano meno di quarantacinque anni di età, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 (il requisito può essere verificato tramite la tabella predisposta dagli Uffici).

 

 

  Brochure attività professionale

 

 

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti gli altri requisiti per il pensionamento, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

Procrastino

L’articolo 11 bis del Regolamento prevede che a decorrere dal 1° febbraio 2004 l’ iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia possa spostare la decorrenza della pensione per un periodo che va da uno a dieci anni. L’istituto, riservato agli iscritti, consente di ottenere un aumento dell’importo della pensione maturata alla data di decorrenza in relazione al numero di anni di procrastino prescelti.
La domanda di procrastino deve essere presentata entro il mese in cui decorre la pensione medesima e può essere ritirata in qualunque momento. La percentuale di procrastino maturata è reversibile a favore dei superstiti aventi diritto alla pensione.
Nell’anno precedente a quello di decorrenza della pensione di vecchiaia l’ENPAF invia a tutti gli iscritti che maturano la pensione, la modulistica necessaria per presentare la domanda della pensione medesima, unitamente a tale modulistica viene trasmesso anche il modulo per richiedere il procrastino della pensione.
L’istituto del procrastino presenta anche un vantaggio fiscale per l’iscritto che al raggiungimento dell’età pensionabile sia ancora titolare di redditi di impresa ovvero di lavoro, lo spostamento della decorrenza della pensione impedisce che il reddito di pensione si vada a cumulare con gli atri redditi e di conseguenza venga notevolmente ridotto per l’applicazione di aliquote di imposta molto alte.

Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’istituto della pensione di anzianità è stato abrogato, dunque a partire da tale data non possono essere più presentate le domande di liquidazione del trattamento.

Pensione di invalidità

  • Requisiti
  • Accertamenti sanitari
  • Incompatibilità
  • Decorrenza
Requisiti

La pensione di invalidità (articolo 12-16 del Regolamento) spetta agli assicurati di età inferiore ai sessantotto anni compiuti che risultino, in modo assoluto e permanente, inabili all’attività professionale e possano fare valere i seguenti requisiti:

  • almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;
  • almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità;

Ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.

Accertamenti sanitari

La pensione di invalidità è concessa previo accertamento medico disposto dall’Ente. L’Ente può disporre periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.

Incompatibilità

La corresponsione della pensione è subordinata alla  cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.

Decorrenza

La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

Attenzione!

La pensione di invalidità conseguita sulla base di anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni vengono liquidate in proporzione al numero e alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, comunque rapportate a venti anni.

Al titolare di pensione di invalidità del periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno di iscrizione non è consentito di avvalersi della riduzione della contribuzione previdenziale obbligatoria che deve essere versata in misura intera.

Casellario Centrale Pensionati

Il sistema di tassazione per quanto riguarda il soggetto che risulti titolare di più pensioni è affidato dalla legge al Casellario Centrale Pensionati, per l’anno 2004, a seguito della introduzione della deduzione per assicurare la progressività dell’impostazione (legge finanziaria per il 2003) sono cambiati i criteri di calcolo dell’imposta.
Per determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trattamenti previdenziali, il Casellario:

cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;

    • calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
    • calcola le detrazioni di imposta spettanti;
    • determina l’imposta complessiva dovuta;
    • ripartisce l’imposta così calcolata nonché le detrazioni e le deduzioni in proporzione agli imponibili erogati da ciascun ente previdenziale;
    • comunica a ciascun ente di previdenza l’imposta netta da applicare su ciascuna pensione percepita.
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Agosto 18, 2021
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SOGGETTI AVENTI DIRITTO

L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive integrazioni . La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.

Non hanno diritto all’indennità di maternità:

  • le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato;
  • le iscritte assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS;
  • le iscritte assicurate presso la Gestione Separata INPS, ma solo se versano l’aliquota contributiva massima nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità.

In tutti questi casi l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’ENPAF.

Hanno diritto all’indennità di maternità:

  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
  • le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;
  • coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
  • coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio;
  • le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
  • limitatamente all’evento del parto e per il periodo post partum al padre libero professionista per la tutela del periodo che sarebbe spettato alla madre libera professionista:
    • in caso di morte o grave infermità della madre;
    • in caso di abbandono del bambino da parte della madre;
    • in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  • limitatamente all’evento dell’adozione e dell’affidamento del minore, al padre libero professionista iscritto all’Enpaf in alternativa alla madre libera professionista che non ne faccia richiesta.

EVENTI OGGETTO DI TUTELA

  • Gravidanza e puerperio. Un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.
  • Interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici. L’evento è tutelato, se si è verificato a partire dal terzo mese di gravidanza  ma prima del compimento del sesto mese. Il periodo indennizzato è pari ad un mese;
  • Adozione e affidamento del minore. Un periodo di cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio la tutela può essere fruita per un periodo massimo di tre mesi.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Nel caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese ma comunque non oltre il sesto, l’indennità è corrisposta nella misura di pari all’80% di un dodicesimo del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente all’evento.

In tutti i casi in cui non è possibile prendere a riferimento il reddito da lavoro autonomo, l’indennità è corrisposta nella misura dell’80% di cinque mensilità del salario minimo giornaliero stabilito, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al D. L. 29/07/1981, n. 402, convertito con modificazione dalla L.26/09/1981 n. 537 annualmente rivalutato in base all’indice ISTAT die prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo assistibile in costanza di iscrizione all’Ente, nonché per la frazione dello stesso non tutelata da altro Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria.

INDENNITÁ MINIMA

La misura dell’indennità minima per l’anno 2026 è pari a € 6.045,00 lordi.

MASSIMO EROGABILE

La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile. Per l’anno 2026 tale importo è pari a € 30.227,60 lordi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.

In caso di adozione o affidamento la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO

La liquidazione del trattamento avviene entro 180 giorni dal ricevimento della domanda ed è subordinata alla presentazione della documentazione prevista e alla regolarità degli adempimenti contributivi verso l’Enpaf.

L’indennità di maternità viene riconosciuta purché risulti pagata la contribuzione dovuta per l’anno della domanda (se già posta in riscossione) e per quello precedente.

CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI

L’Enpaf provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto applicata (fatti salvi i regimi fiscali agevolati per i quali è stata richiesta l’esenzione dall’applicazione della ritenuta).

CASO STATUS CLAUSOLA EVENTUALE COMPETENZA
1 HA DIRITTO Iscritta Enpaf senza ulteriore copertura previdenziale obbligatoria
2 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf DIPENDENTE INPS o altro Ente
3 HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata (*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi più di 60 gg
4 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata(*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi meno di 60 gg INPS o altro Ente
5 NON HA DIRITTO Iscritta ENPAF disoccupata involontaria ed iscritta al CPI Se, trascorsi più di 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, all’inizio del congedo di maternità sia disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione INPS
6 HA DIRITTO Iscritta ENPAF

e alla Gestione Separata Inps

Se la contribuzione versata all’INPS è in misura ridotta
7 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Separata INPS Se la contribuzione versata all’inps è in misura massima INPS
8 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS INPS

(*) Disoccupata involontaria iscritta al centro per l’impiego (anche per chi versa il contributo di solidarietà) oppure non esercente alcuna attività lavorativa.

DOCUMENTI 

visualizza e stampa online il Regolamento.
per la liquidazione dell’indennità di maternità

visualizza e stampa online la domanda indennità di maternità02.pdf
 in formato PDF (Acrobat)
visualizza e stampa online la modulo_indennità di maternità richiest dal padre02.pdf
in formato PDF (Acrobat).

ALLEGATI

Richiesta estensione del periodo assistibile per reddito 

Richiesta estensione indennità di maternità_gravidanza a rischio

Richiesta esenzione applicazione ritenuta d’acconto

Per ulteriori informazioni:

ESTENSIONE DEL PERIODO DI TUTELA PER GRAVIDANZA A RISCHIO (Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato dall’art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)

La farmacista iscritta all’Enpaf che si trovi in una condizione di gravidanza a rischio ha diritto all’estensione del periodo assistibile per maternità. L’indennità aggiuntiva copre il periodo indicato nel provvedimento di interdizione dal lavoro rilasciato dal medico competente.

Per i due mesi prima del parto ed i tre successivi, la tutela è quella ordinaria prevista dalla legge.

 

Hanno diritto all’estensione per gravidanza a rischio le farmaciste che:

  • hanno sospeso qualsiasi attività lavorativa per una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl;
  • non svolgono alcuna attività lavorativa (e in ogni caso non possono svolgere alcun tipo di attività a causa di una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl);
  • non hanno diritto a percepire un trattamento economico per gravidanza a rischio da altre gestioni previdenziali obbligatorie.

 

Per fruire dell’indennità aggiuntiva è necessario che la richiedente sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Enpaf. L’estensione viene riconosciuta purché risulti pagata la contribuzione dovuta per l’anno della domanda (qualora sia già posta in riscossione) e per quello precedente.

Affinché la richiesta venga valutata positivamente è necessario allegare:

  • il certificato del medico competente della Asl che accerta lo stato di gravidanza a rischio ed individua il relativo periodo;
  • il provvedimento della Asl di competenza con cui viene disposta l’astensione dall’attività lavorativa per il periodo di gravidanza a rischio indicato a seguito dell’accertamento medico previsto.

MODULO RICHIESTA ESTENSIONE DI TUTELA GRAVIDANZA A RISCHIO

ESTENSIONE PERIODO ASSISTIBILE PER REDDITO

Dal 1° gennaio 2022, la legge di Bilancio 2022 ha esteso di ulteriori tre mesi l’indennità di maternità per le libere professioniste – autonome o parasubordinate – iscritte agli Enti di previdenza obbligatori, tra i quali l’Enpaf.

L’indennità, come chiarito dalla circolare INPS n. 1/2022, è riconosciuta anche ai padri liberi professionisti nei casi previsti dalla normativa vigente: morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (D.lgs. n. 151/2001, e art. 3 del D.M. 4.4.2002).

La tutela è estesa anche all’evento dell’adozione e dell’affidamento.

L’ampliamento della tutela è riconosciuto in favore di chi abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo assistibile, un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro.

Tale importo viene annualmente rivaluto in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Se l’inizio del periodo assistibile ricade nel 2025  il reddito complessivo dichiarato nel 2024 (anno d’imposta 2023) non deve essere superiore ad euro 9.354,00.

Se l’inizio del periodo assistibile ricade nel 2026  il reddito complessivo dichiarato nel 2025 (anno d’imposta 2024) non deve essere superiore ad euro 9.485,00.

 

Il reddito di riferimento è quello complessivo annuo dichiarato ai fini fiscali.

Per fruire dell’indennità aggiuntiva è necessario che il richiedente sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Enpaf. L’estensione viene riconosciuta purché risulti pagata la contribuzione dovuta per l’anno della domanda (se già posta in riscossione) e per quello precedente.

N.B. La domanda deve essere inviata contestualmente a quella diretta ad ottenere l’indennità di maternità ordinaria ed entro il termine di decadenza fissato a 180 giorni dalla data dell’evento.

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