Contributi previdenziali

Obbligatorietà e infrazionabilità

I contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti.

La contribuzione è infrazionabile e deve essere versata per intero, quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione. La contribuzione è forfettaria e non rapportata al reddito prodotto dall’iscritto.

L’ammontare della quota base intera del contributo viene stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale e approvato dai Ministeri vigilanti ed è uguale per tutti gli iscritti.

Alcune particolari categorie di iscritti hanno la facoltà di chiedere la riduzione percentuale del contributo in misura intera o il versamento del contributo di solidarietà (art. 21 Regolamento di previdenza).

 

Riscossione

I contributi previdenziali e assistenziali Enpaf vengono riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPa.

L’Enpaf, di norma, ricorre alla cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente, nel caso in cui l’iscritto nell’anno precedente abbia omesso in tutto o in parte di versare la contribuzione dovuta, oppure abbia posto in essere una evasione contributiva non denunciando nei termini la modifica della propria condizione giuridica che gli ha fatto perdere il diritto alla riduzione contributiva. Nelle ipotesi di evasione ed omissione contributiva, l’Ente applica anche delle sanzioni.

Il contributo previdenziale Enpaf è stabilito in misura fissa, tuttavia, ove l’iscritto appartenga ad alcune categorie, ha la possibilità di chiederne una riduzione percentuale.

Per poter usufruire della riduzione, la condizione che consente di accedere al beneficio si deve protrarre per almeno sei mesi e un giorno durante l’anno o, in caso di periodi di iscrizione inferiori all’anno, per una durata prevalente nel periodo di iscrizione.

Chi può richiedere la riduzione

  • Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
  • Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
  • Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
  • Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
  • Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.

Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

 

Casi di esclusione

I titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia non possono accedere alle riduzioni contributive.

Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non siano soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell’Enpaf: attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa o con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS.

 

Termini di decadenza

La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d’ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento, ma viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici.

La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno per il quale si chiede la riduzione. Si tratta di un termine di decadenza, pertanto, le domande presentate successivamente a tale data non possono essere accolte relativamente all’anno in corso.

Il termine è prorogato al 31 dicembre solo nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto si consegua dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Per i nuovi iscritti il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine, relativamente ad entrambi gli anni di iscrizione.

Coloro che si iscrivano a partire dal 1° gennaio 2004 hanno facoltà di chiedere di versare il contributo di solidarietà in luogo della contribuzione previdenziale intera o ridotta

Chi versa il contributo di solidarietà versa anche il contributo di assistenza e quello di maternità e può fruire delle relative prestazioni.

Non viene riconosciuto il beneficio a chi abbia altri redditi professionali esenti da prelievo contributivo (per es. chi per un breve periodo ha svolto attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa).

 

Caratteristiche del contributo di solidarietà

Il contributo non è utile per la maturazione del diritto a pensione, tuttavia, nel periodo in cui il soggetto versa tale contributo matura l’anzianità di iscrizione.

Il contributo di solidarietà non può essere oggetto né di restituzione, né di reintegro a quota intera (artt. 22 e 24 Regolamento di previdenza), non può essere trasferito ad altro Ente nell’ambito delle procedure di ricongiunzione, né è utile ai fini della totalizzazione o del cumulo.

 

Chi può versare il contributo di solidarietà

  • Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente, purché non abbiano redditi professionali ulteriori: pari al 3% del contributo intero vigente nell’anno.
  • Disoccupati temporanei e involontari: pari all’1% del contributo intero vigente nell’anno, per un periodo massimo di cinque anni. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

 

Termini di decadenza

Il contributo di solidarietà, come la riduzione, non è attribuito d’ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento, ma viene riconosciuto soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici.

La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno per il quale si chiede il versamento del contributo di solidarietà. Si tratta di un termine di decadenza, pertanto, le domande presentate successivamente a tale data non possono essere accolte relativamente all’anno in corso.

Il termine è prorogato al 31 dicembre solo nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto si consegua dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Per i nuovi iscritti il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine, relativamente ad entrambi gli anni di iscrizione.

L’iscritto che versa la quota contributiva in misura intera può optare per il versamento della contribuzione in misura doppia o tripla, ottenendo un incremento dell’importo di pensione eventualmente spettante:

  • In caso di versamento del contributo doppio si ottiene un coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera + un ulteriore importo pari al coefficiente economico base intero maggiorato del 10%
  • In caso di versamento del contributo triplo, oltre al rendimento del contributo doppio, si ottiene un ulteriore importo pari al coefficiente economico di pensione base maggiorato del 15% (1° quota intero + 2° quota intero maggiorato del 10% + 3° quota intero maggiorato del 15%).

Tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali Enpaf dovuti per l’anno 2023

Contributo Previdenza Assistenza Maternità TOTALE
Intero 5.002,00 30,00 9,00 5.041,00
Doppio 10.004,00 30,00 9,00 10.043,00
Triplo 15.006,00 30,00 9,00 15.045,00
Riduzione del 33,33% 3.335,00 30,00 9,00 3.374,00
Riduzione del 50% 2.501,00 30,00 9,00 2.540,00
Riduzione dell’85% 750,00 30,00 9,00 789,00
Solidarietà 3% (dipendenti) 150,00 30,00 9,00 189,00
Solidarietà 1% (disoccupati) 50,00 30,00 9,00 89,00

 

Quota di iscrizione una tantum: euro 52 (non dovuta dagli iscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).

Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e facoltativa, incluso l’onere da corrispondere in sede di ricongiunzione ex l. n. 45 / 1990, è integralmente deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata (principio di cassa).

L’articolo10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/1986 prevede, infatti, che dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Sono quindi deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, interi o ridotti, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari, il reintegro in misura intera della contribuzione versata in misura ridotta, i reintegri della contribuzione ex articolo 7 bis del Regolamento di previdenza Enpaf (periodo 1995 / 2003).

L’iscritto che al compimento dell’età pensionabile Enpaf non maturi il diritto alla pensione di vecchiaia può, dopo essersi cancellato dall’Albo, chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli di competenza dell’anno 2003 (art. 26, Regolamento di previdenza).

Il montante contributivo viene decurtato di un’aliquota percentuale corrispondente al controvalore della copertura assicurativa del rischio invalidità e morte. La somma viene così maggiorata dell’interesse legale tempo per tempo vigente.

La domanda di restituzione è costitutiva del diritto. Pertanto, la domanda presentata in ritardo non dà luogo a interessi ulteriori sull’importo oggetto di restituzione.

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