Regolamentazione valida per le domande presentate fino al 31 dicembre 2020
L’Enpaf ha adottato misure straordinarie a sostegno della categoria per l’emergenza sanitaria da COVID – 19. È stato stanziato un primo importo di 500.000,00 euro che potrà essere reintegrato in caso di esaurimento dello stanziamento.
È previsto l’intervento della Sezione Assistenza in questi casi:
- decesso del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, vittima del COVID – 19. Il contributo è pari a 11.000,00 euro;
- ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID – 19. Il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giornata di ricovero;
- isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito di positività al COVID – 19. Il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento;
- chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID – 19. Il contributo, a favore del titolare o del socio delegato, è pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura.
L’erogazione del contributo a favore del richiedente prescinde dalla verifica della sua situazione di bisogno economico, non sarà, quindi, necessario produrre né la documentazione fiscale né il modello ISEE.
Alla domanda diretta ad ottenere il contributo deve essere allegata:
- per il decesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello DE);
- per il ricovero, la documentazione sanitaria da cui emerga il ricovero a causa di positività al COVID – 19 e la durata del ricovero stesso;
- per l’isolamento obbligatorio da COVID – 19, la documentazione amministrativa/sanitaria da cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio;
- per la chiusura temporanea a causa del contagio da COVID -19, la documentazione amministrativa da cui emerga il periodo di chiusura dell’esercizio.
È consentito il cumulo di più di un contributo, l’inoltro della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected]. L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 settembre 2020 ha stabilito che l’iniziativa terminerà con la fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19 sul territorio nazionale: le domande per ottenere i contributi previsti potranno essere presentate entro il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Di seguito alcune indicazioni esplicative.
- Se al medesimo richiedente sono stati riconosciuti due eventi connessi ad infezione da Covid-19, gli stessi sono stati indennizzati con due differenti pagamenti.
- Non sono state accolte le domande di coloro che, seppur sottoposti a ricovero ospedaliero e/o a misure precauzionali di isolamento domiciliare, non hanno documentato l’avvenuta infezione da Covid-19 mediante l’attestazione di:
- un primo tampone positivo e di due successivi tamponi negativi.
- un primo tampone positivo e un solo tampone negativo dal 12 ottobre 2020 (circolare Ministero della salute n. 32850 del 12 ottobre 2020) o attestazione di fine isolamento rilasciata dalla ASL
- Non sono state accolte le domande dei titolari di parafarmacia ove assente la comunicazione di chiusura temporanea dell’esercizio inviata alla ASL di competenza, (DM 9 marzo 2012, allegato A, punto 3, lettera d).
12 ottobre 2020