In materia sanzionatoria, l’ENPAF, ai sensi del proprio regolamento, da sempre rinvia alla disciplina INPS, che è più favorevole al contribuente rispetto alle discipline autonome e più onerose contenute nei regolamenti delle altre Casse di previdenza dei professionisti.
Il decreto-legge n. 19/2024 (art. 30, commi 1 e 2, conv. in legge n. 56/2024), ha recentemente modificato la normativa in materia di sanzioni aggiuntive nei casi di omissione o di evasione contributiva per l’INPS e, di conseguenza, anche per l’ENPAF.
Tenuto conto che le novità introdotte dal decreto-legge, che l’Ente è tenuto a recepire, entreranno in vigore dal 1° settembre 2024, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione degli iscritti sull’importanza di effettuare il versamento dei contributi entro le scadenze previste negli avvisi PagoPA, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla nuova legge.
Al fine di facilitare il più possibile gli iscritti, in sede di applicazione della nuova normativa di legge, il pagamento degli avvisi PagoPA, già trasmessi per la riscossione dei contributi, se effettuato entro il 30 settembre non determinerà l’applicazione di alcuna sanzione, ma dopo tale data non saranno più utilizzabili per il pagamento.
Gli avvisi di sollecito, che perverranno nel mese di dicembre a coloro che non abbiano effettuato il pagamento nei termini, conterranno pertanto le sanzioni, sia pure estremamente ridotte, nel rispetto della citata normativa.
Ovviamente, gli avvisi PagoPA emessi dopo il 30 settembre, che riguardino rimodulazioni della quota contributiva dovuta, non conterranno alcuna sanzione (per es. domanda di riduzione accolta dall’Ufficio dopo l’invio dei primi avvisi di pagamento con quota base intera).
Da ultimo, per quanto riguarda l’evasione contributiva, commessa da chi non comunica entro l’anno di aver perso il diritto di beneficiare della riduzione o del contributo di solidarietà, nel caso di segnalazione spontanea da parte del contribuente entro l’anno successivo, la nuova normativa prevede l’applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle attualmente previste (ad esempio, l’iscritto che ha perso il diritto alla quota ridotta nell’anno 2024 e che avrebbe dovuto darne notizia entro il 31 dicembre 2024, beneficia della riduzione della sanzione se lo segnala all’Ente entro il 31 dicembre 2025).
Per eventuali maggiori informazioni e richieste di chiarimento, è possibile inviare una mail all’U.R.P. all’indirizzo [email protected].