Assistenza

Le prestazioni previste dal Regolamento

Il Regolamento di assistenza Enpaf prevede prestazioni in favore degli iscritti, figli di iscritti, pensionati e superstiti che si trovino in una situazione di particolare difficoltà economica.

Le prestazioni previste possono distinguersi in due principali categorie:

a) Assistenza continuativa

b) Assistenza straordinaria

L’assistenza continuativa prevede la liquidazione di un importo mensile erogato annualmente su tredici mensilità, rinnovabile di anno in anno in presenza dei requisiti richiesti.

L’assistenza straordinaria è costituita da una erogazione una tantum e viene corrisposta a titolo di contributo per le spese sostenute in relazione a determinati eventi  oppure a sostegno del reddito riferito a condizioni particolari del beneficiario.

A queste tipologie di prestazioni, se ne aggiungono altre che possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione in favore di particolari gruppi di iscritti.

Il Consiglio di amministrazione ha individuato nell’ISEE lo strumento di valutazione della situazione economica per accedere alle prestazioni assistenziali dell’Ente.

Sono state individuate diverse fasce ISEE a seconda del tipo di prestazione richiesta ed è stato fissato uno sbarramento sul patrimonio mobiliare del nucleo familiare del richiedente.

Per l’accesso alle prestazioni assistenziali, è richiesta la regolarità contributiva: il richiedente deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione nell’anno della domanda e non deve avere una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari o superiore ad un quarto del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno

In presenza di una rateizzazione dei contributi in corso, presso l’Agente della riscossione, la regolarità contributiva viene riconosciuta nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà di quanto dovuto.

L’assistenza continuativa prevede la liquidazione di un importo mensile e del rateo di tredicesima. Viene riconosciuta mensilmente fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata accordata e può essere rinnovata per l’anno successivo, se il richiedente presenta i requisiti necessari.

Si suddivide in due tipologie di prestazioni:

  1. continuativa per età
  2. continuativa per figli con grave disabilità, di età non inferiore a 21 anni.

I beneficiari dell’assistenza continuativa per età sono:

  • Farmacisti pensionati Enpaf (richiesti 60 anni se pensionati di invalidità).
  • Iscritti Enpaf (età 65 anni e 15 anni di iscrizione e contribuzione).
  • Assicurati Enpaf (età 65 anni e 20 di iscrizione e contribuzione).
  • Superstiti di farmacisti pensionati, iscritti o assicurati.

I beneficiari dell’assistenza continuativa per figli con grave disabilità, di età non inferiore a 21 anni, sono:

  • Iscritti Enpaf (5 anni di iscrizione e contribuzione).
  • Assicurati Enpaf (15 anni di iscrizione e contribuzione).
  • Farmacisti pensionati Enpaf.
  • superstiti del farmacista (coniuge, in mancanza, il figlio disabile)

Importi mensili 

Nella tabella di seguito, l’ammontare dell’assegno mensile di assistenza continuativa determinato in base alla fascia ISEE di appartenenza:

 

Fasce ISEE Importo mensile (13 mensilità)
Fino a 10.000 euro 550,00
Da 10,000,01 a 20.000 500,00 euro
Da 20.000,01 a 30.000 458,00 euro

 

Tutti gli importi delle prestazioni di prima e seconda fascia sono adeguati annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo pe le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nell’anno precedente.

L’importo della terza fascia, invece, viene adeguato all’ammontare del rateo mensile dell’assegno sociale.

Ulteriori caratteristiche:

  • Il patrimonio mobiliare non deve superare i 40.000,00 euro.
  • Per ciascun componente successivo al secondo, all’importo del patrimonio mobiliare, così come riportato nell’attestazione ISEE, si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 55.000,00. Se il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultrasettantenni o se in esso è presente un soggetto affetto da grave disabilità o inabilità il patrimonio mobiliare non deve essere superiore ad euro 55.000,00.

Per i nuclei familiari composti solo da soggetti ultrasettantenni o in cui è presente un soggetto affetto da grave disabilità: patrimonio mobiliare entro i 55.000,00 euro.

PER MAGGIORI DETTAGLI:

Delibera n. 31 del 20 giugno 2019
Delibera n. 54 del 29 ottobre 2019

SCARICA QUI IL MODULO DI DOMANDA (DA INVIARE PER IL TRAMITE DELL’ORDINE DEI FARMACISTI DI APPARTENENZA)

Modulo di domanda

Le prestazioni assistenziali erogate dall’Enpaf a titolo di contributo per le spese sostenute in occasione di determinati eventi, sono erogate sono:

a) spese per figli con grave disabilità di età inferiore a 21 anni

Il contributo riguarda le spese infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche o connesse a mezzi di deambulazione, ausili informatici.

Beneficiari:

  • farmacisti iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione
  • farmacisti assicurati con 15 anni di iscrizione e contribuzione di cui 4 nei 7 precedenti la domanda
  • farmacisti pensionati Enpaf
  • superstite del farmacista (coniuge, in mancanza del coniuge il figlio disabile)

b) spese medico-sanitarie

In presenza di una grave patologia da malattia o da infortunio, rimborso delle spese sostenute per sé o per il coniuge o per i figli, se presenti nel nucleo familiare.

Beneficiari:

  • iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione
  • pensionati Enpaf

c) spese funerarie

In caso di decesso del farmacista, al coniuge superstite verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria una tantum non inferiore a euro 4.000,00 cui si aggiunge un importo non inferiore a euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data del decesso.

L’Enpaf contribuisce alle spese funerarie sostenute dall’iscritto con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione o dal farmacista titolare di pensione diretta a seguito del decesso:

  • del coniuge non legalmente separato
  • del figlio
  • di un genitore

Il contributo per il decesso del farmacista viene erogato per le spese funerarie sostenute:

  • dal coniuge non legalmente separato;
  • dal figlio;
  • da un genitore.

d) spese per ospitalità in case di riposo

Beneficiari:

  • pensionati Enpaf che abbiano compiuto 70 anni di età

e) spese per asilo nido e scuola dell’infanzia

importo massimo liquidabile euro 3.000,00 per ciascun figlio e, comunque, liquidazione complessiva non superiore ad euro 6.000,00

Beneficiari:

  • iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione

Parametri reddituali

Per l’accesso alle prestazioni assistenziali straordinarie per contributo spese, devono essere rispettati contestualmente i seguenti parametri:

  • patrimonio mobiliare, così come risultante dall’attestazione ISEE, non superiore ad euro 50.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00.
  • valore ISEE compreso nelle seguenti fasce:
Oggetto della prestazione valore ISEE
da zero a 20.000 euro
valore ISEE
da 20.000,01 a 35.000
Importo sussidio (misura percentuale rispetto alle spese documentate)
Spese per figli con grave disabilità età inferiore a 21 anni 60% 50%
Spese medico-sanitarie 60% 50%
Spese funerarie 70% 60%
Spese per ospitalità in casa di riposo 60% 50%
Spese per asilo nido e scuola dell’infanzia 60% 50%

 

PER MAGGIORI DETTAGLI:

Delibera n. 56 del 3 novembre 2017

SCARICA QUI IL MODULO DI DOMANDA (DA INVIARE PER IL TRAMITE DELL’ORDINE DI APPARTENENZA)

Modulo di domanda

L’Enpaf eroga prestazioni indennitarie a sostegno del reddito agli iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione e che si trovino in una di queste situazioni:

a) Situazione di grave difficoltà economica

Beneficiari:

  • iscritti che svolgono attività professionale e che dimostrino una riduzione del reddito di lavoro o di impresa in misura non inferiore al 25% rispetto all’anno precedente;
  • iscritti (lavoratori autonomi/titolari di farmacia o parafarmacia in assenza di un farmacista collaboratore) che per infortunio o malattia abbiano dovuto interrompere l’attività professionale per almeno un mese;
  • iscritti di età compresa tra i 60 ed i 65 anni che svolgono attività lavorativa da cui derivi un reddito escluso da imposizione fiscale o che sono unicamente titolari di pensione il cui importo è escluso da imposizione.

b) Disoccupazione temporanea e involontaria

Beneficiari:

  • Iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione;
  • con almeno 40 anni di età;
  •  in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria in atto al momento della domanda da almeno 6 mesi.

Oltre queste prestazioni straordinarie, il Regolamento prevede ulteriori tipologie di prestazioni assistenziali indennitarie/rimborso spese.

Calamità naturali

Tra le prestazioni assistenziali indennitarie, il Regolamento di assistenza prevede l’erogazione di un contributo in concomitanza di eventi calamitosi per cui venga dichiarato lo stato di emergenza. Beneficiari di queste prestazioni sono:

  • pensionati Enpaf
  • iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione

Misure di conciliazione vita-lavoro

Al fine di sostenere il lavoro femminile, l’Enpaf prevede due misure assistenziali:

a) Copertura, in misura percentuale e in base alla fascia ISEE di appartenenza, della perdita di reddito per le farmaciste in regime di lavoro autonomo

b) Copertura, in misura percentuale e in base alla fascia ISEE di appartenenza, degli oneri sostenuti per la conduzione della farmacia e parafarmacia

PER MAGGIORI DETTAGLI consulta la delibera di attuazione:

Delibera n.25/2022

SCARICA QUI IL MODULO DI DOMANDA (DA INVIARE PER IL TRAMITE DELL’ORDINE DI APPARTENENZA)

Modulo di domanda