L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni . La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.
Dunque, non hanno diritto all’indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, quelle che sono assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS ovvero presso la Gestione Separata INPS, ma, in quest’ultimo caso, solo se versano l’aliquota contributiva massima nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità. In tutti questi casi l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’ENPAF.
Ferme queste premesse, ne consegue che hanno titolo all’indennità di maternità:
- le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
- le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
- le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;
- coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
- coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio;
- le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgano alcuna attività lavorativa;
- le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
- limitatamente all’evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista in caso di morte o grave infermità della madre libero professionista ovvero di abbandono nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto, l’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di aborto che sia intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. In caso di aborto verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese spetta un’indennità pari a una sola mensilità.
La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.
E’ importante evidenziare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all’inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità da parte dell’INPS, purché tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l’ENPAF non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta sebbene disoccupata.
Nel caso in cui l’iscritta sia all’inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione questa si converte nell’indennità di maternità con la conseguenza che l’ENPAF non è tenuto a corrisponderla.
ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E AFFIDAMENTO.
Il decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni prevede il diritto alla corresponsione della indennità di maternità anche nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. In questi casi l’Ente corrisponde l’indennità per le stesse categorie di iscritte sopra indicate.
L’ammontare dell’emolumento viene commisurato ai cinque mesi successivi all’ingresso nella famiglia del minore adottato.
In caso di affidamento , l’emolumento verrà corrisposto per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.
CASO | STATUS | CLAUSOLA | EVENTUALE COMPETENZA | |
1 | HA DIRITTO | Iscritta Enpaf senza ulteriore copertura previdenziale obbligatoria | ||
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2 | NON HA DIRITTO | Iscritta Enpaf DIPENDENTE | INPS o altro Ente | |
3 | HA DIRITTO | Iscritta Enpaf disoccupata (*) | Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi più di 60 gg | |
4 | NON HA DIRITTO | Iscritta Enpaf disoccupata(*) | Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi meno di 60 gg | INPS o altro Ente |
5 | NON HA DIRITTO | Iscritta ENPAF disoccupata involontaria ed iscritta al CPI | Se, trascorsi più di 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, all’inizio del congedo di maternità sia disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione | INPS |
6 | HA DIRITTO | Iscritta ENPAF
e alla Gestione Separata Inps |
Se la contribuzione versata all’INPS è in misura ridotta | |
7 | NON HA DIRITTO | Iscritta Enpaf e alla Gestione Separata INPS | Se la contribuzione versata all’inps è in misura massima | INPS |
8 | NON HA DIRITTO | Iscritta Enpaf e alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS | INPS |
(*) Disoccupata involontaria iscritta al centro per l’impiego (anche per chi versa il contributo di solidarietà) oppure non esercente alcuna attività lavorativa.
N.B. L’indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo assistibile in costanza di iscrizione all’Ente, nonchè per la frazione dello stesso non tutelata da altro Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria.
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ALLEGATI
Richiesta estensione del periodo di copertura dell’indennità di maternità/paternita
Richiesta estensione indennità di maternità_GRAVIDANZA A RISCHIO
Richiesta esenzione applicazione ritenuta d’acconto
Per ulteriori informazioni:
- numero telefonico passante: 06/54711
- comunicazione postale da indirizzare a: E.N.P.A.F. – Ufficio Indennità di Maternità, Viale Pasteur 49 00144 Roma