Indennità di Maternità

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L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni . La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.

Dunque, non hanno diritto all’indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, quelle che sono assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS ovvero presso la Gestione Separata INPS, ma, in quest’ultimo caso, solo se versano l’aliquota contributiva massima nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità. In tutti questi casi l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’ENPAF.

Ferme queste premesse, ne consegue che hanno titolo all’indennità di maternità:

  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
  • le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;
  • coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
  • coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio;
  • le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgano alcuna attività lavorativa;
  • le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
  • limitatamente all’evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista in caso di morte o grave infermità della madre libero professionista ovvero di abbandono nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto, l’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di aborto che sia intervenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. In caso di aborto verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese spetta un’indennità pari a una sola mensilità.
La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.

E’ importante evidenziare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all’inizio del periodo di congedo di maternità sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità da parte dell’INPS, purché tra l’inizio della disoccupazione e l’inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l’ENPAF non è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità all’iscritta sebbene disoccupata.

Nel caso in cui l’iscritta sia all’inizio del periodo di congedo di maternità disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione questa si converte nell’indennità di maternità con la conseguenza che l’ENPAF non è tenuto a corrisponderla.

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E AFFIDAMENTO.

Il decreto legislativo  n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni prevede il diritto alla corresponsione della indennità di maternità anche nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. In questi casi l’Ente  corrisponde l’indennità per le stesse categorie di iscritte sopra indicate.

L’ammontare dell’emolumento viene commisurato ai cinque mesi successivi all’ingresso nella famiglia del minore adottato.
In  caso di affidamento , l’emolumento verrà corrisposto per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia.
La domanda deve essere presentata  entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.

CASO STATUS CLAUSOLA EVENTUALE COMPETENZA
1 HA DIRITTO Iscritta Enpaf senza ulteriore copertura previdenziale obbligatoria
2 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf DIPENDENTE INPS o altro Ente
3 HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata (*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi più di 60 gg
4 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata(*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi meno di 60 gg INPS o altro Ente
5 NON HA DIRITTO Iscritta ENPAF disoccupata involontaria ed iscritta al CPI Se, trascorsi più di 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, all’inizio del congedo di maternità sia disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione INPS
6 HA DIRITTO Iscritta ENPAF

e alla Gestione Separata Inps

Se la contribuzione versata all’INPS è in misura ridotta
7 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Separata INPS Se la contribuzione versata all’inps è in misura massima INPS
8 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS INPS

(*) Disoccupata involontaria iscritta al centro per l’impiego (anche per chi versa il contributo di solidarietà) oppure non esercente alcuna attività lavorativa.

N.B. L’indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo assistibile in costanza di iscrizione all’Ente, nonchè per la frazione dello stesso non tutelata da altro Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria.

visualizza e stampa online il Regolamento per la liquidazione dell’indennità di maternità

visualizza e stampa online la domanda di indennità di maternità in formato PDF (Acrobat)
visualizza e stampa online la domanda di indennità di maternità richiesta dal padre in formato PDF (Acrobat).

ALLEGATI

Richiesta estensione del periodo di copertura dell’indennità di maternità/paternita

Richiesta estensione indennità di maternità_GRAVIDANZA A RISCHIO

Richiesta esenzione applicazione ritenuta d’acconto

Per ulteriori informazioni:

  • numero telefonico passante: 06/54711
  • comunicazione postale da indirizzare a: E.N.P.A.F. – Ufficio Indennità di Maternità, Viale Pasteur 49 00144 Roma

ESTENSIONE DEL PERIODO DI TUTELA PER GRAVIDANZA A RISCHIO (D. Lgs n. 105/2022)

La farmacista iscritta all’Enpaf che si trovi in una condizione di gravidanza a rischio ha diritto all’estensione del periodo assistibile per maternità. L’indennità aggiuntiva copre il periodo indicato nel provvedimento di interdizione dal lavoro rilasciato dal medico competente.

Per i due mesi prima del parto ed i tre successivi, la tutela è quella ordinaria prevista dalla legge.

Hanno diritto all’estensione per gravidanza a rischio le farmaciste che:

  • hanno sospeso qualsiasi attività lavorativa per una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl;
  • non svolgono alcuna attività lavorativa (e in ogni caso non possono svolgere alcun tipo di attività a causa di una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl);
  • non hanno diritto a percepire un trattamento economico per gravidanza a rischio da altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Dal 1° gennaio 2022, la legge di Bilancio 2022 ha esteso di ulteriori tre mesi l’indennità di maternità per le libere professioniste – autonome o parasubordinate – iscritte agli Enti di previdenza obbligatori, tra i quali l’Enpaf.

L’indennità, come chiarito dalla circolare INPS n. 1/2022, è riconosciuta anche ai padri liberi professionisti nei casi previsti dalla normativa vigente: morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (D.lgs. n. 151/2001, e art. 3 del D.M. 4.4.2002).

La tutela è estesa anche all’evento dell’adozione e dell’affidamento.

L’ampliamento della tutela è riconosciuto in favore di chi abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo assistibile, un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro.

Il reddito di riferimento è quello complessivo annuo dichiarato ai fini fiscali.

Per fruire dell’indennità aggiuntiva è necessario che il richiedente sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Enpaf. 

Per quanto riguarda il periodo transitorio, sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità in favore degli interessati in possesso del requisito reddituale indicato dalla legge, qualora i periodi oggetto di copertura siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.

Il periodo aggiuntivo di tre mesi è indennizzabile anche nel caso in cui i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della legge n. 234/2021.

Gli ulteriori tre mesi non possono essere riconosciuti, invece, qualora il periodo assistibile si sia concluso prima del 1° gennaio 2022.

N.B. La domanda deve essere inviata contestualmente a quella diretta ad ottenere l’indennità di maternità ordinaria ed entro il termine di decadenza  fissato a 180 giorni dalla data dell’evento.

MODULO ESTENSIONE INDENNITA’ DI MATERNITA’