I contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti, essi vengono riscossi tramite bollettini bancari, l’ENPAF, di norma, ricorre alla cartella esattoriale, localmente notificata dai concessionari territorialmente competenti, nel caso in cui l’iscritto nell’anno precedente abbia omesso in tutto o in parte di versare la contribuzione dovuta utilizzando i bollettini bancari trasmessi, ovvero abbia posto in essere una evasione contributiva non denunciando nei termini la modifica della propria condizione giuridica che gli ha fatto perdere il diritto alla riduzione contributiva. Nelle ipotesi indicate la cartella esattoriale reca anche la sanzione civile che viene applicata sul contributo omesso.
Riduzioni
Il contributo previdenziale ENPAF è stabilito in cifra fissa, tuttavia ove l’iscritto appartenga ad alcune categorie ha la possibilità di chiedere la riduzione del contributo in particolare:
- riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% agli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti per legge all’assicurazione obbligatoria ovvero ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% agli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l’impiego. La riduzione massima dell’85% può essere conservata per non più di cinque anni contributivi complessivi, una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale;
- riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti i quali non esercitino attività professionale;
- riduzione nella misura massima del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% per gli iscritti che siano titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall’ENPAF e nel contempo non esercitino attività professionale;
- riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti che siano titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall’ENPAF e non esercitino attività professionale ( tale disposizione avrà effetto a decorrere dal 2005 per l’anno 2004 temporaneamente trova ancora applicazione l’ipotesi precedente).
Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta. L’ENPAF, infatti, è un ente di previdenza a prestazione definita (salvi gli adeguamenti periodici in proporzione all’indice ISTAT) e a contribuzione variabile (il cui importo viene fissato anno per anno), l’ammontare della prestazione finale è commisurato alla contribuzione intera, la scelta di versare contributi ridotti comporta quindi una correlativa diminuzione dell’ammontare finale maturato.
Casi particolari
Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991 i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia.
Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggeti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell’ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS):
Termini di decadenza
La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d’ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento (articolo 21) bensì viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici.
A partire dalla contribuzione posta in riscossione per l’anno 2014 sono stati modificati i termini di decadenza previsti dall’art. 21 del Regolamento per la presentazione della domanda di riduzione del contributo previdenziale o di attribuzione del contributo di solidarietà
- La domanda di riduzione (o di riconoscimento del contributo di solidarietà) può essere presentata nello stesso anno in cui si intende beneficiarne, purché il possesso della condizione per usufruirne si protragga per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell’anno stesso;
- Il termine di decadenza per presentare la domanda è fissato al 30 settembre dell’anno in cui si intende beneficiare della riduzione o del contributo di solidarietà ma è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto (sei mesi e un giorno) si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre;
- I nuovi iscritti, a pena di decadenza, devono presentare domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione;
- Il termine per i nuovi iscritti è prorogato al 31 dicembre, nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto alla riduzione (riguardante l’anno successivo a quello dell’iscrizione) si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre.