Variazione Posizione (reintegro contributivo)

I contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti, essi vengono riscossi tramite bollettini bancari, l’ENPAF, di norma, ricorre alla cartella esattoriale, localmente notificata dai concessionari territorialmente competenti, nel caso in cui l’iscritto nell’anno precedente abbia omesso in tutto o in parte di versare la contribuzione dovuta utilizzando i bollettini bancari trasmessi, ovvero abbia posto in essere una evasione contributiva non denunciando nei termini la modifica della propria condizione giuridica che gli ha fatto perdere il diritto alla riduzione contributiva. Nelle ipotesi indicate la cartella esattoriale reca anche la sanzione civile che viene applicata sul contributo omesso.

Riduzioni

Il contributo previdenziale ENPAF è stabilito in cifra fissa, tuttavia ove l’iscritto appartenga ad alcune categorie ha la possibilità di chiedere la riduzione del contributo in particolare:

  • riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% agli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti per legge all’assicurazione obbligatoria ovvero ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • riduzione nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% agli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l’impiego. La riduzione massima dell’85% può essere conservata per non più di cinque anni contributivi complessivi, una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale;
  • riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti i quali non esercitino attività professionale;
  • riduzione nella misura massima del 33,33%, del 50% ovvero dell’85% per gli iscritti che siano titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall’ENPAF e nel contempo non esercitino attività professionale;
  • riduzione nella misura del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti che siano titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall’ENPAF e non esercitino attività professionale ( tale disposizione avrà effetto a decorrere dal 2005 per l’anno 2004 temporaneamente trova ancora applicazione l’ipotesi precedente).

Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta. L’ENPAF, infatti, è un ente di previdenza a prestazione definita (salvi gli adeguamenti periodici in proporzione all’indice ISTAT) e a contribuzione variabile (il cui importo viene fissato anno per anno), l’ammontare della prestazione finale è commisurato alla contribuzione intera, la scelta di versare contributi ridotti comporta quindi una correlativa diminuzione dell’ammontare finale maturato.

Casi particolari

Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991 i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia.
Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggeti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell’ENPAF (attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS):

Termini di decadenza

La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d’ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento (articolo 21) bensì viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici.

A partire dalla contribuzione posta in riscossione per l’anno 2014 sono stati modificati i termini di decadenza previsti dall’art. 21 del Regolamento per la presentazione della domanda di riduzione del contributo previdenziale o di attribuzione del contributo di solidarietà

  • La domanda di riduzione (o di riconoscimento del contributo di solidarietà) può essere presentata nello stesso anno in cui si intende beneficiarne, purché il possesso della condizione per usufruirne si protragga per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell’anno stesso;
  • Il termine di decadenza per presentare la domanda è fissato al 30 settembre dell’anno in cui si intende beneficiare della riduzione o del contributo di solidarietà ma è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto (sei mesi e un giorno) si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre;
  • I nuovi iscritti, a pena di decadenza, devono presentare domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione;
  • Il termine per i nuovi iscritti è prorogato al 31 dicembre, nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto alla riduzione (riguardante l’anno successivo a quello dell’iscrizione) si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre.

Coloro che si iscrivano a partire dal 1° gennaio 2004 hanno facoltà di chiedere di versare il contributo di solidarietà in luogo della contribuzione previdenziale seppure nella forma ridotta prevista; oltre al contributo di solidarietà l’iscritto dovrà versare anche quello per la gestione assistenza e per l’indennità di maternità.

Chi può optare per il contributo di solidarietà

  • gli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e che non abbiano redditi professionali esenti da contribuzione previdenziale:
  • gli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria. La contribuzione di solidarietà e/o la riduzione contributiva massima non potranno essere conservate in ogni caso per più di cinque anni complessivi.

Caratteristiche del contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà non è utile all’iscritto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità, conseguentemente non è utile neanche ai fini della pensione ai superstiti.

Il contributo di solidarietà non è oggetto di restituzione ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento ENPAF è non può essere reintegrato a quota intera in base all’articolo 22 del Regolamento. Il contributo non può essere trasferito ad altro Ente nell’ambito delle procedure di ricongiunzione nè è utile ai fini della totalizzazione.

Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura, tuttavia, l’anzianità di iscrizione.

Termini di decadenza

Anche per il contributo di solidarietà valgono le considerazioni fatte per la riduzione contributiva;
i termini per presentare la domanda per essere amessi a versare il contributo di solidarietà sono gli stessi indicati per la riduzione. La domanda deve essere presentata tramite la modulistica a tal fine predisposta.

Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria e facoltativa (incluso l’onere da corrispondere in sede di ricongiunzione ex l. n. 45 / 1990) è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata (principio di cassa).
L’articolo10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/1986 prevede infatti che dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Sono quindi deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari, il reintegro in misura intera della contribuzione versata in misura ridotta, i reintegri della contribuzione ex articolo 7 bis del regolamento ENPAF (periodo 1995 / 2003).

L’articolo 24 del Regolamento ENPAF disciplina la restituzione dei contributi previdenziali, la restituzione dei contributi è prevista a favore di chi, iscritto all’Albo e quindi all’ENPAF al 1° gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 68° anno di età (salvo adeguamento all’aspettativa di vita) non abbia maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo e quindi dall’ENPAF i contributi versati vengono restituiti.
La contribuzione viene restituita decurtata di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’ENPAF, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (attualmente fissata al 12%), la somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno di competenza 2003, i contributi a partire da quelli di competenza dell’anno 2004 non vengono più restituiti.

A decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2004 i coefficienti economici di pensione sono stati aumentati. La pensione annua rapportata a trenta anni di contribuzione in misura intera versata a partire dal 1° gennaio 2004 è pari a 6.713,98 euro (articolo ( Regolamento), anche l’iscritto che prima del 1° gennaio 2004 abbia versato contributi può usufruire dei nuovi coefficienti in relazione alla contribuzione versata dopo il 1° gennaio 2004 secondo il criterio del pro rata, ossia in caso di contribuzione in misura intera si tratta di 1 / 30° di 6.713,98 euro per ciascun anno versato a partire dalla competenza 2004. Anche chi versi contributi in misura ridotta a partire dall’anno 2004 usufruirà dei nuovi importi in misura proporzionalmente ridotta a seconda dell’aliquota di riduzione prescelta.
L’articolo 7 bis riconosce a chi non sia ancora andato in pensione e abbia versato contributi in misura intera nel periodo che va dal 1995 al 2003 di adeguare i coefficienti di pensione relativi a tale contribuzione ai nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2004 – fino a un massimo di nove trentesimi di 9.713,98 euro.
Per ottenere ciò occorre presentare apposita domanda il cui modello si trova sul sito internet (scarica la domanda) e versare un onere che varia in relazione all’età al momento della domanda e al sesso del richiedente secondo la tabella che di seguito si riporta:

 

Età M F
30 8,5581 9,0407
31 8,6815 9,1752
32 8,8064 9,3116
33 8,9331 9,4502
34 9,0615 9,5908
35 9,1919 9,7336
36 9,3241 9,8786
37 9,4585 10,0258
38 9,5947 10,1753
39 9,7332 10,3273
40 9,8739 10,4817
41 10,0170 10,6388
42 10,1624 10,7985
43 10,3103 10,9611
44 10,4608 11,1267
45 10,6141 11,2954
46 10,7703 11,4673
47 10,9295 11,6428
48 11,0921 11,8219
49 11,2580 12,0047
50 11,4275 12,1918
51 11,6012 12,2831
52 11,7790 12,5792
53 11,9614 12,7802
54 12,1489 12,9865
55 12,3422 13,1987
56 12,5416 13,4169
57 12,7480 13,6417
58 12,9618 13,8732
59 13,1841 14,1119
60 13,4160 14,3589
61 13,6594 14,6150
62 13,9152 14,8811
63 14,1850 15,1582
64 14,4705 15,4475
65 14,7735 15,7502
66 15,0970 16,0681
67 15,4430 16,4027
68 15,8157 16,7554

 

L’ammontare del reintegro è determinato, per ciascun anno di contribuzione che si intende adeguare, dalla moltiplicazione del coefficiente sopra indicato per un cifra pari alla differenza tra il nuovo e il vecchio trattamento di pensione. L’ammontare del riscatto può essere rateizzato fino a un massimo di venti annualità e comunque non oltre un numero di rate pari alla differenza tra l’età pensionabile (68° anno, salvo adeguamento all’aspettativa di vita) e l’età anagrafica del richiedente, in caso di dilazione le rate sono gravate del tasso di interesse legale in vigore al momento della domanda. Anche gli importi versati a titolo di reintegro ex articolo 7 bis del regolamento sono integralmente deducibili.

L’articolo 24 del Regolamento ENPAF disciplina la restituzione dei contributi previdenziali, la restituzione dei contributi è prevista a favore di chi, iscritto all’Albo e quindi all’ENPAF al 1° gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 68° anno di età (salvo adeguamento all’aspettativa di vita) non abbia maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo e quindi dall’ENPAF i contributi versati vengono restituiti.
La contribuzione viene restituita decurtata di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’ENPAF, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (attualmente fissata al 12%), la somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno di competenza 2003, i contributi a partire da quelli di competenza dell’anno 2004 non vengono più restituiti.