Tabella norma transitoria

Tabella norma transitoria

Norma transitoria – Tabella

L’art. 8 del Regolamento ENPAF contiene la disciplina dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Accanto all’età anagrafica e all’anzianità di iscrizione e contribuzione si prevede lo svolgimento di un certo numero di anni di attività professionale. In particolare, si richiedono 20 anni di attività professionale per coloro che risultino iscritti  o che si reiscrivano dopo il 31 dicembre 1994.
Il requisito non è richiesto per chi, iscritto all’Ente al 31 dicembre 1994, alla medesima data aveva già compiuto il 45 ° anno di età.
Per coloro che iscritti all’Ente al 31 dicembre 1994, non avevano, invece a quella data,  compiuto il 45° anno di età è previsto un regime transitorio in base al quale ogni tre anni di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 si richiedono due anni di attività professionale. Si tratta di una disciplina che prevede, dunque, la progressione del numero di anni di attività professionale in relazione al crescere dell’anzianità di iscrizione e contribuzione. La tabella che segue illustra l’andamento del regime transitorio, con l’indicazione del numero di anni di attività professionale richiesti in relazione alla ipotetica data di cancellazione; il progredire dell’attività professionale si arresta, comunque, con il pensionamento. L’art. 9 del regolamento estende alla pensione di anzianità la medesima regolamentazione dell’attività professionale prevista per la pensione di vecchiaia.

 

Anni di attività professionale richiesti

anno cancellazione N.anni di iscrizione successivi al 1994 N. anni di attività professionale
1995 1 0
1996 2 0
1997 3 2
1998 4 3
1999 5 3
2000 6 4
2001 7 5
2002 8 5
2003 9 6
2004 10 7
2005 11 7
2006 12 8
2007 13 9
2008 14 9
2009 15 10
2010 16 11
2011 17 11
2012 18 12
2013 19 13
2014 20 13
2015 21 14
2016 22 15
2017 23 15
2018 24 16
2019 25 17
2020 26 17
2021 27 18
2022 28 19
2023 29 19
2024 30 20
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