Indennità di Maternità

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SOGGETTI AVENTI DIRITTO

L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive integrazioni . La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento.

Non hanno diritto all’indennità di maternità:

  • le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato;
  • le iscritte assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS;
  • le iscritte assicurate presso la Gestione Separata INPS, ma solo se versano l’aliquota contributiva massima nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità.

In tutti questi casi l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’ENPAF.

Hanno diritto all’indennità di maternità:

  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
  • le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;
  • coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
  • coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio;
  • le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
  • limitatamente all’evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista per la tutela del periodo che sarebbe spettato alla madre libera professionista:
    • in caso di morte o grave infermità della madre;
    • in caso di abbandono del bambino da parte della madre;
    • in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

EVENTI OGGETTO DI TUTELA

  • Gravidanza e puerperio. Un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.
  • Interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici. L’evento è tutelato, se si è verificato a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese. Il periodo indennizzato è pari ad un mese;
  • Adozione e affidamento del minore. Un periodo di cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio la tutela può essere fruita per un periodo massimo di tre mesi.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Nel caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese ma comunque non oltre il sesto, l’indennità è corrisposta nella misura di pari all’80% di un dodicesimo del reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente all’evento.

In tutti i casi in cui non è possibile prendere a riferimento il reddito da lavoro autonomo, l’indennità è corrisposta nella misura dell’80% di cinque mensilità del salario minimo giornaliero stabilito, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al D. L. 29/07/1981, n. 402, convertito con modificazione dalla L.26/09/1981 n. 537 annualmente rivalutato in base all’indice ISTAT die prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo assistibile in costanza di iscrizione all’Ente, nonché per la frazione dello stesso non tutelata da altro Ente di previdenza ed assistenza obbligatoria.

INDENNITÁ MINIMA

La misura dell’indennità minima per l’anno 2024 è pari a € 5.915,00 lordi.

MASSIMO EROGABILE

La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile. Per l’anno 2024 tale importo è pari a € 29.572,40.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.

In caso di adozione o affidamento la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO

La liquidazione del trattamento avviene entro 180 giorni dal ricevimento della domanda ed è subordinata alla presentazione della documentazione prevista e alla regolarità degli adempimenti contributivi verso l’Enpaf.

L’indennità di maternità viene riconosciuta purché risulti pagata la contribuzione dovuta per l’anno della domanda (se già posta in riscossione) e per quello precedente.

CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI

L’Enpaf provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto applicata (fatti salvi i regimi fiscali agevolati per i quali è stata richiesta l’esenzione dall’applicazione della ritenuta).

CASO STATUS CLAUSOLA EVENTUALE COMPETENZA
1 HA DIRITTO Iscritta Enpaf senza ulteriore copertura previdenziale obbligatoria
2 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf DIPENDENTE INPS o altro Ente
3 HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata (*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi più di 60 gg
4 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata(*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi meno di 60 gg INPS o altro Ente
5 NON HA DIRITTO Iscritta ENPAF disoccupata involontaria ed iscritta al CPI Se, trascorsi più di 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, all’inizio del congedo di maternità sia disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione INPS
6 HA DIRITTO Iscritta ENPAF

e alla Gestione Separata Inps

Se la contribuzione versata all’INPS è in misura ridotta
7 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Separata INPS Se la contribuzione versata all’inps è in misura massima INPS
8 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS INPS

(*) Disoccupata involontaria iscritta al centro per l’impiego (anche per chi versa il contributo di solidarietà) oppure non esercente alcuna attività lavorativa.

DOCUMENTI 

visualizza e stampa online il Regolamento per la liquidazione dell’indennità di maternità

visualizza e stampa online la domanda di indennità di maternità in formato PDF (Acrobat)
visualizza e stampa online la domanda di indennità di maternità richiesta dal padre in formato PDF (Acrobat).

ALLEGATI

Richiesta estensione del periodo assistibile per reddito 

Richiesta estensione indennità di maternità_gravidanza a rischio

Richiesta esenzione applicazione ritenuta d’acconto

Per ulteriori informazioni:

ESTENSIONE DEL PERIODO DI TUTELA PER GRAVIDANZA A RISCHIO (Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato dall’art. 2 lett. V D.Lgs 105/2022)

La farmacista iscritta all’Enpaf che si trovi in una condizione di gravidanza a rischio ha diritto all’estensione del periodo assistibile per maternità. L’indennità aggiuntiva copre il periodo indicato nel provvedimento di interdizione dal lavoro rilasciato dal medico competente.

Per i due mesi prima del parto ed i tre successivi, la tutela è quella ordinaria prevista dalla legge.

 

Hanno diritto all’estensione per gravidanza a rischio le farmaciste che:

  • hanno sospeso qualsiasi attività lavorativa per una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl;
  • non svolgono alcuna attività lavorativa (e in ogni caso non possono svolgere alcun tipo di attività a causa di una gravidanza a rischio certificata dal medico della Asl);
  • non hanno diritto a percepire un trattamento economico per gravidanza a rischio da altre gestioni previdenziali obbligatorie.

 

Per fruire dell’indennità aggiuntiva è necessario che la richiedente sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Enpaf. L’estensione viene riconosciuta purché risulti pagata la contribuzione dovuta per l’anno della domanda (qualora sia già posta in riscossione) e per quello precedente.

Affinché la richiesta venga valutata positivamente è necessario allegare:

  • il certificato del medico competente della Asl che accerta lo stato di gravidanza a rischio ed individua il relativo periodo;
  • il provvedimento della Asl di competenza con cui viene disposta l’astensione dall’attività lavorativa per il periodo di gravidanza a rischio indicato a seguito dell’accertamento medico previsto.

MODULO RICHIESTA ESTENSIONE DI TUTELA GRAVIDANZA A RISCHIO

ESTENSIONE PERIODO ASSISTIBILE PER REDDITO

Dal 1° gennaio 2022, la legge di Bilancio 2022 ha esteso di ulteriori tre mesi l’indennità di maternità per le libere professioniste – autonome o parasubordinate – iscritte agli Enti di previdenza obbligatori, tra i quali l’Enpaf.

L’indennità, come chiarito dalla circolare INPS n. 1/2022, è riconosciuta anche ai padri liberi professionisti nei casi previsti dalla normativa vigente: morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (D.lgs. n. 151/2001, e art. 3 del D.M. 4.4.2002).

La tutela è estesa anche all’evento dell’adozione e dell’affidamento.

L’ampliamento della tutela è riconosciuto in favore di chi abbia dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo assistibile, un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro.

Tale importo viene annualmente rivaluto in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per l’anno 2022 (redditi percepiti 2021) il reddito complessivo dichiarato non deve essere superiore ad euro 8.805,00.

Il reddito di riferimento è quello complessivo annuo dichiarato ai fini fiscali.

Per fruire dell’indennità aggiuntiva è necessario che il richiedente sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Enpaf. L’estensione viene riconosciuta purché risulti pagata la contribuzione dovuta per l’anno della domanda (se già posta in riscossione) e per quello precedente.

N.B. La domanda deve essere inviata contestualmente a quella diretta ad ottenere l’indennità di maternità ordinaria ed entro il termine di decadenza fissato a 180 giorni dalla data dell’evento.