INIZIATIVA SOSPESA DAL 1° AGOSTO 2021
Con delibera n. 29 del 20 luglio 2021, il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf ha temporaneamente sospeso dal 1° agosto 2021 le misure straordinarie di assistenza a sostegno della categoria per l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il Consiglio di amministrazione ha contestualmente deliberato l’incremento dello stanziamento dei fondi destinati all’iniziativa per le domande presentate fino al 31 agosto 2021.
Disciplina attuativa per l’erogazione del contributo una tantum per l’emergenza covid-19
26 luglio 2021
DOMANDE PRESENTATE DAL 1° GIUGNO 2021
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27 maggio 2021 sono state approvate alcune modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza Covid-19.
Le modifiche saranno applicate alle domande presentate a decorrere dal 1° giugno 2021.
In particolare, è stato previsto:
• riduzione dei massimali relativi agli indennizzi previsti in caso di ricovero presso struttura ospedaliera del farmacista colpito da Covid-19;
• riconoscimento di un contributo una tantum in caso di isolamento obbligatorio del farmacista colpito da Covid-19;
Si ricorda che la domanda deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell’evento e in ogni caso non potrà essere presentata decorso un mese dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid – 19 su tutto il territorio nazionale.
La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected]. L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista.
In caso di decesso del farmacista gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione del contributo connesso in relazione a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il farmacista deceduto.
Per le domande dal 1° giugno 2021:
Modulo di domanda i contributi previsti a sostegno della categoria.
Modello DE per il caso di decesso del farmacista e l’eventuale delega alla riscossione.
Delibera n. 22 del 27 maggio 2021
Testo “disciplina attuativa per l’erogazione del contributo una tantum per l’emergenza covid-19”
DOMANDE PRESENTATE DAL 1° APRILE 2021.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 31 marzo 2021 sono state approvate alcune modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza Covid-19.
Considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso del 2021, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente.
Le modifiche saranno applicate alle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2021.
In particolare, è stato previsto:
• riduzione dei massimali relativi agli indennizzi previsti in caso di isolamento obbligatorio o di ricovero presso struttura ospedaliera del farmacista colpito da Covid-19;
• nel caso di chiusura dell’esercizio, l’indennizzo coprirà un massimo di tre giorni di chiusura;
• irripetibilità del contributo per ciascuna tipologia di intervento;
• la domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell’evento (non più entro sei mesi);
• in ogni caso la domanda non potrà essere presentata decorso un mese (precedentemente sei mesi) dalla cessazione dello stato di emergenza da Covid – 19 su tutto il territorio nazionale.
La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected]. L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista.
In caso di decesso del farmacista gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione del contributo connesso in relazione a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il farmacista deceduto.
Per le domande dal 1° aprile 2021:
Modulo di domanda i contributi previsti a sostegno della categoria.
Modello DE per il caso di decesso del farmacista e l’eventuale delega alla riscossione.
Delibera n. 15 del 31 marzo 2021
Testo “disciplina attuativa per l’erogazione del contributo una tantum per l’emergenza covid-19”
DOMANDE PRESENTATE DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 22 dicembre 2020 sono state approvate le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza covid-19
Considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso dello stesso anno, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente.
In particolare, le modifiche riguardano:
1) Contributo per il decesso del farmacista vittima del Covid-19:
a) Se l’evento si è verificato entro il 31.12.2020, il contributo pari a 11.000,00 euro è erogato dall’Enpaf;
b) Se l’evento si verifica a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica la copertura temporanea causa morte, pari a 11.500,00 euro, garantita esclusivamente da EMAPI, al quale deve essere presentata la relativa domanda in base ai termini di decadenza previsti da tale Fondo Sanitario (clicca qui per la convenzione causa morte EMAPI)
c) In deroga a quanto previsto al punto b), in caso di decesso da covid-19, verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2021, del farmacista iscritto all’Enpaf, ancorché titolare di pensione, che alla data del 1° gennaio 2021, abbia compiuto 75 anni spetta un contributo, pari a 11.500,00 euro, che verrà corrisposto dall’Ente, su domanda.
2) Ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 6.000,00 euro.
3) Isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento, fino a un massimo di 3.000,00 euro;
4) Chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da covid-19:
a) contributo al titolare dell’esercizio, anche se titolare di pensione, pari a 400,00 euro, per ogni giornata di chiusura, per un periodo non superiore a tre giorni continuativi (1.200,00 euro);
b) nel caso in cui il titolare sia privo di farmacista collaboratore e in conseguenza del contagio da covid-19, sia stato obbligato a chiudere l’esercizio per un periodo superiore a tre giorni continuativi, spetta un contributo pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura, fino a un massimo di 4.000,00 euro. L’importo non è cumulabile con quello di cui al periodo precedente. In tale ipotesi dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva.
E’ consentito il cumulo di più di un contributo, l’inoltro della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected]. L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista.
In caso di decesso del farmacista gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione del contributo connesso a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il farmacista deceduto.
Modulo di domanda per i contributi previsti a sostegno della categoria.
Modello DE per il caso di decesso del farmacista e l’eventuale delega alla riscossione.
Modulo CH per il caso di chiusura dell’esercizio per un periodo superiore a tre giorni.
Delibera n. 66 del 22 dicembre 2020
Testo “disciplina attuativa per l’erogazione del contributo una tantum per l’emergenza covid-19”