Attività Professionale

Nel Regolamento di previdenza, l’esercizio di attività professionale è un requisito rilevante sia ai fini contributivi che pensionistici.

Ai fini contributivi, può determinare l’ammontare del contributo dovuto. Infatti, la riduzione contributiva nella misura massima dell’85% o il contributo di solidarietà nella misura del 3% possono essere riconosciuti all’iscritto che svolga attività professionale in regime di lavoro dipendente. Chi, invece, svolga attività professionale in assenza di copertura previdenziale obbligatoria ulteriore (per es. con partita IVA) è soggetto alla contribuzione previdenziale Enpaf base intera senza poter accedere ad alcuna aliquota di riduzione contributiva. L’iscritto che non esercita attività professionale, invece, può accedere alla riduzione nella misura massima del 50%.

I criteri generali ai quali fare riferimento per l’individuazione dello svolgimento di attività professionale da parte dell’iscritto:

  • la legge prevede che per lo svolgimento di una determinata attività sia obbligatorio non solo avere conseguito la laurea in Farmacia o CTF, ma anche l’iscrizione all’Albo professionale;
  • l’attività, sebbene non richieda l’obbligo di iscrizione all’Albo, ha una connessione con il farmaco (art. 1 del d.lgs n. 258/1991 e successive modificazioni). Dunque, si tratta di:
    • preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
    • fabbricazione e controllo dei medicinali;
    • controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
    • immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;
    • preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
    • preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
    • diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

In applicazione dei criteri di individuazione dell’attività professionale, è stato elaborato un elenco di attività riconosciute come proprie della professione di farmacista particolarmente ampio. L’elenco non è esaustivo, in quanto non si può escludere che in base ai parametri generali sopra indicati possano essere individuate anche altre attività alle quali possa essere riconosciuto il carattere professionale.

Scarica l’elenco delle attività qualificabili come attività professionale del farmacista

In alcune circostanze attività in precedenza qualificabili come professionali sono state oggetto di modifica normativa ed hanno perduto questa originaria connotazione. Tuttavia, per preservare il principio di affidamento degli iscritti, la prassi seguita è stata quella di conservare la qualificazione di attività professionale alle prestazioni avviate prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative:

  • direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici (art. 10 L. 713/1986) per incarichi assunti fino a luglio 2013;
  • direttore di azienda farmaceutica municipalizzata (art. 1 della legge n. 1084/1951) per incarichi assunti fino al 17 maggio 1997;
  • farmacisti che effettua analisi ambientali e/o sulle acque con sottoscrizione dei risultati per incarichi assunti fino a gennaio 2009;
  • farmacista nei laboratori di analisi bromatologiche e merceologiche per incarichi assunti fino al 31 dicembre 2005;
  • farmacisti laureati in CTF con mansioni da chimici fino a gennaio 2009.

Non è previsto un codice attività specifico per il farmacista. Tuttavia, in base alla prassi applicativa, l’Enpaf ne ha individuati quattro generici, che in via presuntiva consentono di riconoscere l’attività professionale e comportano l’obbligo del versamento della quota contributiva intera.

  • 749093 altre attività tecniche non classificate altrimenti (ex 7420Dp)
  • 749099 altre attività’ di servizi alle imprese non classificate altrimenti (ex 74878p)
  • 869029 attività professionali paramediche indipendenti (ex 85142p)
  • 869042 altri servizi sanitari non classificati altrimenti (ex 85144)
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