Nel Regolamento di previdenza, l’esercizio di attività professionale è un requisito rilevante sia ai fini contributivi che pensionistici.
Ai fini contributivi, può determinare l’ammontare del contributo dovuto. Infatti, la riduzione contributiva nella misura massima dell’85% o il contributo di solidarietà nella misura del 3% possono essere riconosciuti all’iscritto che svolga attività professionale in regime di lavoro dipendente. Chi, invece, svolga attività professionale in assenza di copertura previdenziale obbligatoria ulteriore (per es. con partita IVA) è soggetto alla contribuzione previdenziale Enpaf base intera senza poter accedere ad alcuna aliquota di riduzione contributiva. L’iscritto che non esercita attività professionale, invece, può accedere alla riduzione nella misura massima del 50%.