Il Regolamento di previdenza Enpaf prevede la possibilità di riscattare gli anni del corso di studi universitari fino a un massimo di 5 – in relazione alla durata del corso stesso – prima del pensionamento (art. 27).
Il riscatto del corso di studi non incrementa l’anzianità contributiva, consentendo quindi l’anticipazione del diritto a pensione, ma comporta esclusivamente il riconoscimento di supplementi economici che aumentano l’importo del trattamento previdenziale.
L’importo per ciascun anno che si intende riscattare si determina moltiplicando l’ammontare del contributo previdenziale intero vigente al momento della domanda per un coefficiente che cresce in relazione all’età del richiedente.
È consentito anche il riscatto in forma ridotta salvo che il soggetto non si trovi in stato di disoccupazione involontaria.
Il pagamento dei valori di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi pari, attualmente, al tasso del 6%, fino ad un massimo di venti annualità. In ogni caso il numero delle rate non può essere superiore alla differenza tra l’età pensionabile secondo la disciplina di cui all’art. 8 del regolamento e l’età dell’iscritto al momento della domanda.
Compatibilità con il riscatto effettuato presso INPS o INPDAP
In merito alla compatibilità del riscatto del corso di studi universitari attivato presso l’Enpaf con quello attivato presso l’INPS o l’INPDAP, i due Istituti previdenziali hanno assunto questi orientamenti.
L’INPDAP ha comunicato che il riscatto attivato presso di sé è compatibile con quello presso l’Enpaf, considerato che, in base all’art. 27 del Regolamento di previdenza Enpaf, il riscatto degli anni del corso di studi universitari non è utile ai fini dell’anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto a pensione, ma produce solo dei supplementi economici che incidono sull’ammontare del trattamento previdenziale.
L’INPS, invece, ha respinto domande di riscatto presentate da iscritti che avevano già attivato le stesse procedure presso l’Enpaf.