Restituzione dei contributi

L’ iscritto che al compimento dell’età pensionabile Enpaf non maturi il diritto alla pensione di vecchiaia può, dopo essersi cancellato dall’Albo, chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli di competenza dell’anno 2003 (art. 26, Regolamento di previdenza).

Il montante contributivo viene decurtato di un’aliquota percentuale corrispondente al controvalore della copertura assicurativa del rischio invalidità e morte. La somma viene così maggiorata dell’interesse legale tempo per tempo vigente.

La domanda di restituzione è costitutiva del diritto. Pertanto, la domanda presentata in ritardo non dà luogo a interessi ulteriori sull’importo oggetto di restituzione.

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