L’ iscritto che al compimento dell’età pensionabile Enpaf non maturi il diritto alla pensione di vecchiaia può, dopo essersi cancellato dall’Albo, chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli di competenza dell’anno 2003 (art. 26, Regolamento di previdenza).
Il montante contributivo viene decurtato di un’aliquota percentuale corrispondente al controvalore della copertura assicurativa del rischio invalidità e morte. La somma viene così maggiorata dell’interesse legale tempo per tempo vigente.
La domanda di restituzione è costitutiva del diritto. Pertanto, la domanda presentata in ritardo non dà luogo a interessi ulteriori sull’importo oggetto di restituzione.
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