Il contributo previdenziale Enpaf è stabilito in misura fissa, tuttavia, ove l’iscritto appartenga ad alcune categorie, ha la possibilità di chiederne una riduzione percentuale.
Per poter usufruire della riduzione, la condizione che consente di accedere al beneficio si deve protrarre per almeno sei mesi e un giorno durante l’anno o, in caso di periodi di iscrizione inferiori all’anno, per una durata prevalente nel periodo di iscrizione.
Chi può richiedere la riduzione
- Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
- Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
- Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
- Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
- Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.
Casi di esclusione
I titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia non possono accedere alle riduzioni contributive.
Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non siano soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell’Enpaf: attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa o con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS.
Termini di decadenza
La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d’ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento, ma viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla modulistica predisposta dagli Uffici.
La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno per il quale si chiede la riduzione. Si tratta di un termine di decadenza, pertanto, le domande presentate successivamente a tale data non possono essere accolte relativamente all’anno in corso.
Il termine è prorogato al 31 dicembre solo nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto si consegua dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.
Per i nuovi iscritti il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine, relativamente ad entrambi gli anni di iscrizione.