Questa sezione è dedicata alle informazioni per gli iscritti che lavorano all’estero.
Questa sezione è dedicata alle informazioni per gli iscritti che lavorano all’estero.
I soggetti che svolgono attività lavorativa unicamente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, del SEE e in Svizzera, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali unicamente in uno Stato (Regolamento CE n. 883 del 2004 e il Regolamento CE di attuazione n. 987 del 2009).
Gli iscritti Enpaf che esercitano la propria attività lavorativa in uno dei Paesi dell’UE, del SEE o in Svizzera sono tenuti al versamento della contribuzione in un solo Paese.
Le ipotesi che si possono verificare sono due:
Procedura per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali Enpaf
L’iscritto che svolge attività lavorativa unicamente in uno dei Paesi dell’UE (diverso dall’Italia), del SEE o in Svizzera, può presentare l’istanza per l’esonero dal versamento dei contributi Enpaf.
L’istanza, redatta in carta libera, deve essere inviata all’Enpaf tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] o raccomandata a.r. con i seguenti documenti:
La documentazione deve essere tradotta in italiano da un traduttore ufficiale accreditato presso le autorità consolari e diplomatiche italiane, oppure presso il Tribunale territorialmente competente per la residenza del richiedente in Italia.
L’esito dell’istruttoria viene comunicato all’iscritto tramite pec.
Procedura per il rilascio del certificato A1
Nel caso in cui l’iscritto svolga attività lavorativa in più Stati, con prevalenza di esercizio in Italia, può richiedere all’Enpaf il rilascio del modello A1.
Scarica il modulo di domanda per ottenere il certificato A1.
Il certificato rilasciato dall’Enpaf attesta la prevalenza dell’attività in Italia e il conseguente obbligo contributivo Enpaf e consente all’iscritto di ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel Paese europeo in cui svolge l’attività secondaria.
Per gli iscritti Enpaf che svolgono attività lavorativa in Stati diversi da quelli membri dell’UE, del SEE e dalla Svizzera viene applicata la stessa disciplina contributiva prevista per gli iscritti che esercitano la propria attività lavorativa in Italia.
L’iscritto, che con riferimento all’attività svolta in un Paese extra UE (per es. Stati Uniti), appartenga ad una delle categorie di beneficiari previste dagli artt. 21, 22 e 23 del Regolamento di previdenza, può accedere alle stesse condizioni e negli stessi termini alle riduzioni contributive o al versamento del contributo di solidarietà.
In caso di contemporaneo versamento di contributi previdenziali in Paesi extra UE non è previsto l’esonero dal versamento dei contributi Enpaf.