Questa sezione è dedicata alle informazioni per gli iscritti che lavorano all’estero.
Questa sezione è dedicata alle informazioni per gli iscritti che lavorano all’estero.
I soggetti che svolgono attività lavorativa unicamente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, del SEE e in Svizzera, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali unicamente in uno Stato (Regolamento CE n. 883 del 2004 e il Regolamento CE di attuazione n. 987 del 2009).
La normativa europea, prevedendo l’applicabilità della legislazione di un solo Stato, influisce sull’obbligo contributivo Enpaf: i farmacisti che esercitano la propria attività in uno dei Paesi dell’UE, del SEE o in Svizzera, rimanendo iscritti presso un Ordine dei farmacisti in Italia e di conseguenza Enpaf, sono tenuti al versamento della contribuzione in un solo Paese.
Le ipotesi che si possono verificare sono due e, di conseguenza, sono previste due distinte procedure:
Procedura per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali Enpaf
L’iscritto che svolge attività lavorativa unicamente in uno dei Paesi dell’UE (diverso dall’Italia), del SEE o in Svizzera, può presentare l’istanza per l’esonero dal versamento dei contributi Enpaf. L’istanza deve essere inviata all’Enpaf tramite posta elettronica certificata o raccomandata a.r. unitamente alla seguente documentazione:
La documentazione deve essere corredata dalla traduzione in italiano redatta da un traduttore ufficiale accreditato presso le autorità consolari e diplomatiche italiane, oppure presso il Tribunale territorialmente competente per la Sua residenza in Italia.
L’esito dell’istruttoria viene comunicato all’iscritto tramite pec.
Procedura per il rilascio del modello a1
Nel caso in cui l’iscritto svolga attività lavorativa in più Stati, con prevalenza di esercizio in Italia, può richiedere all’Enpaf il rilascio del modello A1.
È stato predisposto un modulo per la presentazione dell’istanza per il rilascio del modello A1, scaricabile dalla sezione modulistica.
Il modello rilasciato dall’Enpaf, attestando la prevalenza dell’attività in Italia e il conseguente obbligo contributivo Enpaf, consente all’iscritto di ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel Paese in cui svolge l’attività secondaria.
Gli iscritti che svolgono attività lavorativa in Stati diversi da quelli membri dell’UE, del SEE e dalla Svizzera non possono beneficiare dell’esonero contributivo presso l’Enpaf.
In questi casi viene adottata la disciplina contributiva applicabile agli iscritti che risiedono e lavorano in Italia. Dunque, l’iscritto, che con riferimento all’attività svolta in un Paese extracomunitario, appartenga ad una delle categorie di beneficiari previste dall’art. 21 del Regolamento di previdenza, può accedere alle stesse condizioni alle riduzioni contributive o al versamento del contributo di solidarietà.