Ricongiunzioni

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

L’istituto della ricongiunzione consente il trasferimento della posizione assicurativa presente presso uno o più enti previdenziali obbligatori ad un unico ente, c.d. ente accentrante, al fine di maturare un’unica pensione (L. 5 marzo 1990, n.45).

I destinatari della legge sono:

  • i dipendenti, pubblici o privati, nonché i lavoratori autonomi che siano stati iscritti a una cassa professionale
  • i liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi
  • i liberi professionisti che abbiano periodi di contribuzione presso diverse casse professionali
  • il libero professionista che goda già della erogazione di una pensione
  • i superstiti entro due anni dal decesso dell’iscritto;

L’interessato deve rivolgere la domanda all’Istituto presso il quale intende trasferire i periodi contributivi presenti presso altre gestioni previdenziali.

La condizione necessaria per proporre la domanda di ricongiunzione è l’attualità di iscrizione unicamente all’ente previdenziale presso cui si intendono trasferire i contributi. Pertanto, qualora si intendesse trasferire all’Enpaf i contributi versati per esempio all’Inps, la posizione presso quest’ultimo ente dovrebbe essere chiusa.

L’operazione di ricongiunzione può essere onerosa perché sconta un tasso di interesse annuo del 4,5% sui contributi oggetto di trasferimento e perché occorre adeguare la contribuzione trasferita ai parametri di contribuzione propri della Cassa accentrante.

 

Periodi contributivi coincidenti

La ricongiunzione è normalmente attivabile quando i periodi contributivi da trasferire non coincidono con quelli già presenti presso l’Ente accentrante.

Per quanto riguarda la ricongiunzione presso l’Enpaf, tuttavia, nel caso in cui i periodi assicurativi siano integralmente coincidenti è possibile utilizzare quelli in entrata con le seguenti modalità:

  • per reintegrare a quota intera i contributi versati in misura ridotta fino al 1994;
  • per gli anni di contribuzione successivi al 1994 sarà possibile integrare a quota intera gli anni versati in misura ridotta e, in caso di eccedenza, utilizzarli per raddoppiare o triplicare i contributi Enpaf.

 

Casi di esclusione

I periodi contributivi versati presso la Gestione Separata INPS e quelli versati presso Istituti di previdenza complementare non possono formare oggetto di ricongiunzione verso l’Enpaf.

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