Pensione ai superstiti

L’Enpaf eroga due tipologie di pensione ai superstiti:

  1. pensione di reversibilità: in favore dei superstiti di soggetti deceduti già titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità Enpaf
  2. pensione indiretta: in favore dei superstiti di un iscritto che al momento del decesso, non è titolare di pensione, ma abbia già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o che possa vantare almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui 3 nel quinquennio precedente la data dell’evento.

In caso di morte del pensionato o dell’assicurato non titolare di pensione Enpaf, la pensione ai superstiti spetta:

  • al coniuge
    Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se separato. Se, tuttavia, il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa) può ottenere la pensione ai superstiti solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.

Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti purché sussistano le seguenti condizioni:

  • sia titolare di assegno divorzile
  • non si sia risposato
  • l’ex coniuge deceduto sia stato contribuente Enpaf prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio

Nel caso in cui il farmacista premorto si fosse risposato, l’ex coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e il coniuge superstite concorrono sulla stessa quota di pensione. Sarà il giudice con sentenza a stabilire la misura percentuale dell’assegno pensionistico maturato che spetta a ciascuno dei due soggetti aventi diritto.

Il coniuge perde il diritto nel caso in cui passi a nuove nozze.

  • ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti) che alla data della morte del genitore e siano:
  • minori di 18 anni
  • studenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni, qualora frequentino una scuola secondaria di primo o secondo grado, siano a carico del genitore al momento del decesso e che non svolgano attività lavorativa
  • studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e non prestino attività lavorativa
  • inabili in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, di qualunque età e a carico del genitore al momento del decesso.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1999, ha stabilito che i figli studenti, titolari di pensione di reversibilità, qualora svolgano attività lavorative precarie e saltuarie per le quali percepiscono un reddito esiguo, non perdono la qualifica prevalente di studente e, quindi, conservano il diritto alla pensione di reversibilità.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, il 4 novembre 1999, ha individuato in euro 2.840,51 il reddito massimo lordo annuo conseguibile dallo studente a seguito di attività lavorativa per mantenere il diritto alla pensione.
Questo parametro reddituale viene applicato dall’Ente sia in occasione della prima erogazione della pensione ai superstiti sia in sede di riaccertamento cui annualmente sono obbligati gli studenti.

  • ai nipoti
    La sentenza n.180/1999 della Corte Costituzionale ha equiparato i nipoti ai figli legittimi e legittimati includendoli, quindi, tra i destinatari della pensione ai superstiti purché essi siano:
  • di età inferiore ai 18 anni;
  • affidati ai nonni e viventi a carico degli ascendenti al momento del decesso.

 

IN MANCANZA DEL CONIUGE, DEI FIGLI E DEI NIPOTI:

  • ai genitori

di età superiore ai 65 anni, che alla data della morte del dante causa siano a carico del medesimo.

IN MANCANZA DEL CONIUGE, DEI FIGLI, DEI NIPOTI E DEI GENITORI:

  • ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, 

non titolari di pensione, che alla data della morte del dante causa siano:

  • inabili in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • a carico del deceduto.

Ad eccezione del coniuge e dei figli minori, per l’erogazione della pensione ai superstiti deve configurarsi il requisito della vivenza a carico del dante causa alla data del decesso.

Il ‘carico’, che si configura come uno stato di bisogno determinato dalla condizione di non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa, viene riconosciuto quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30%.

Detto importo è pari a:

ANNO DI RIFERIMENTO REDDITO MENSILE REDDITO ANNUO
2007 € 614,24 € 7.370,88
2008 € 624,68 € 7.496,16
2009 € 645,30 € 7.790,28
2010 € 649,19 € 7.899,45
2011 € 658,29 € 7.899,45
2012 € 677,40 € 8.128,90
2013 € 697,73 € 8.372,76
2014 € 705,40 € 8.464,87
2015 € 706,82 € 8.481,94
2016 € 706,82 € 8.481,94
2017 € 706,82 € 8.481,94
2018 € 714,61 € 8.575,39
2019 € 722,48 € 8.669,83
2020 € 725,39 € 8.704,68
2021 € 726,10 € 8.713,30
2022 € 739,91 € 8.878,92

La misura della pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

60% al coniuge
80% al coniuge e un figlio
100% al coniuge con due o più figli

 

Se hanno diritto alla pensione ai superstiti solo i figli, le aliquote sono le seguenti:

70% un figlio
80% due figli
100% tre o più figli

 

I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.

Se hanno diritto alla pensione ai superstiti i genitori, le aliquote sono le seguenti:

15% un genitore
30% entrambi i genitori

 

Se hanno diritto alla pensione ai superstiti fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti:

15% un fratello / sorella
30% due fratelli / sorelle
45% tre fratelli / sorelle
60% quattro fratelli / sorelle
75% cinque fratelli / sorelle
90% sei fratelli / sorelle
100% sette fratelli / sorelle

 

La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione di spettanza dell’assicurato.

La domanda di pensione ai superstiti deve essere presentata tramite pec o posta raccomandata, utilizzando i moduli disponibili nella sezione dedicata.

I beneficiari di pensione ai superstiti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Enpaf le variazioni di stato civile e di residenza nonché quelle relative alla cessazione o alla modifica del diritto alle detrazioni di imposta (modello B).

Sono, inoltre, tenuti al rispetto dei seguenti adempimenti con scadenza annuale:

  • figli (18-21 anni oppure fino a 26 anni se universitari in corso)

devono presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante la frequenza di un corso di studio e l’attività lavorativa eventualmente svolta (modello Rinnovo Studenti).

  • inabili (figli, fratelli o sorelle)

devono presentare annualmente, nel periodo compreso tra i mesi di novembre e di gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativa all’attività lavorativa eventualmente svolta (allegato G/02).

Tutte le dichiarazioni:

  • vanno redatte in carta semplice;
  • non necessitano di firma autenticata;
  • devono essere corredate della copia di un documento di riconoscimento del dichiarante.

La perdita dei requisiti necessari per la liquidazione della prestazione ai superstiti comporta la decadenza dal diritto alla pensione.

Inoltre, perde il diritto alla pensione il coniuge quando contrae nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio

Nel caso in cui la pensione sia suddivisa tra più beneficiari ed uno di questi perda il diritto alla pensione, l’Enpaf provvede d’ufficio all’aggiornamento dell’aliquota di spettanza dei restanti avanti diritto