Pensioni in Cumulo

L’istituto del cumulo consente a chi abbia versato contribuzione per periodi non coincidenti in due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di cumulare i periodi in questione al fine del conseguimento di un’unica pensione.

La legge n. 232/2016 all’art. 1, c. 195, lett. a) ha modificato art. 1, comma 239 della legge n. 228/2012 includendo nel meccanismo del cumulo anche le Casse di previdenza dei professionisti. La legge 232/2016 ha introdotto ulteriori novità rispetto alla precedente disciplina, prevedendo il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata ed estendendo la facoltà di esercitare il cumulo anche a soggetti già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia, presso una delle gestioni interessate.

L’operazione è gratuita e comporta che ciascun Ente coinvolto, ciascuno per la propria quota, determini il trattamento secondo le proprie regole di calcolo. La liquidazione è a carico delle singole gestioni in merito al proprio pro quota, mentre il pagamento viene effettuato dall’INPS.

La domanda di pensione in regime di cumulo va presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto interessato al cumulo risulta, da ultimo, iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Per l’esercizio della facoltà di cumulo è necessario che i periodi assicurativi non siano coincidenti, che il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico e che il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti presso ciascun Ente.

La contribuzione coincidente viene considerata una volta sola per la valutazione del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Una volta verificata la sussistenza del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, nella sua interezza alla formazione di quella che sarà la misura della pensione.

Vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Per quanto riguarda l’Enpaf, ciò comporta che sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità non sarà computabile la contribuzione da riscatto del corso di studi universitari effettuato presso l’Enpaf e sarà necessario un periodo di attività professionale (stesso regime previsto per pensioni vecchiaia Enpaf). Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro dipendente.

Il cumulo si differenzia dalla ricongiunzione in quanto l’istituto della ricongiunzione è oneroso e comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente di previdenza, mentre rispetto all’istituto della totalizzazione, si differenzia sia per requisiti pensionistici che per modalità di liquidazione dei trattamenti, pur avendo in comune la gratuità e la permanenza dei periodi contributivi presso ciascun Ente.

Le prestazioni liquidabili in regime di cumulo sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta.

La pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una fattispecie a formazione progressiva, distinguendosi tra diritto e misura.

Il diritto si matura sulla base dei requisiti minimi di cui all’art. 24, c. 6 e 7 del dl n. 201/2011 (requisiti INPS), a condizione che uno degli Enti coinvolti sia parte del sistema generale obbligatorio pubblico. Per quanto riguarda la misura, la liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avverrà soltanto quando vengono raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi previsti da ciascun ordinamento.

Vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale l’interessato risulti da ultimo iscritto (in proposito, per quanto riguarda Enpaf, il riscatto del corso di studi universitari non è utile ai fini dell’anzianità contributiva e occorre un periodo di attività professionale)

In via esemplificativa, per quanto riguarda l’INPS, la pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si consegue con 20 anni di contribuzione e un’età anagrafica di 67 anni, fatto salvo l’adeguamento all’aspettativa di vita. Allo stato, invece, per quanto riguarda l’Enpaf, per la pensione di vecchiaia l’età pensionabile è fissata a 68 anni e 9 mesi, 30 anni di iscrizione e contribuzione oltre al requisito dell’attività professionale richiesto, in linea di massima in un rapporto di 2 anni ogni 3 di iscrizione e contribuzione fino ad un massimo di 20.

Potrebbe accadere, dunque, che venga liquidata in un primo momento la quota di un solo Ente coinvolto e le quote degli altri Enti vengano versate successivamente al raggiungimento dei requisiti richiesti da questi ultimi.

La pensione anticipata in cumulo si matura con un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, ottenuti sommando i contributi versati presso le varie gestioni previdenziali, purché in ogni gestione vi siano periodi contributivi non coincidenti, come per la pensione di vecchiaia.

La contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità e vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola.

Ai fini del conteggio dell’anzianità contributiva si prende come riferimento la data di iscrizione o cancellazione dall’Ordine Professionale di appartenenza, anche se ai fini della misura l’anno viene considerato per intero.

La pensione di inabilità in cumulo si consegue in base ai requisiti contributivi e sanitari, nonché in base agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. La domanda deve essere presentata all’Ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l’interessato è o è stato iscritto.

La facoltà di cumulo per conseguire i trattamenti di inabilità può essere esercitata anche se il soggetto è già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

Nel caso di decesso di soggetto titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità derivante da cumulo ogni gestione provvederà a liquidare la relativa pensione di reversibilità per la quota che la riguarda.

La pensione indiretta ai superstiti viene conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. Ogni Ente liquiderà, in base alle proprie aliquote, il pro quota del dante causa esclusivamente ai superstiti che riconosce quali aventi diritto.

L’interessato che abbia presentato domanda di totalizzazione può accedere al trattamento in regime di cumulo rinunciando alla domanda, purché il relativo provvedimento amministrativo non sia ancora concluso, ovvero nel momento in cui è stato effettuato l’inserimento del pro-rata da parte di Enpaf nel sistema informatico di pagamento

Quanto alla ricongiunzione (L. 45/1990), la legge non contempla esplicitamente alcuna facoltà di rinuncia. Tuttavia, non è possibile attivare il cumulo se la procedura sia conclusa con il versamento dell’importo corrispondente alle prime tre rate o con l’accettazione della ricongiunzione senza oneri.

La pensione in cumulo è compatibile con:

  1.  assegno integrativo;
  2.  procrastino;
  3.  corresponsione di supplementi

a condizione che l’interessato presenti i requisiti ordinariamente previsti dal Regolamento di previdenza Enpaf.

La pensione in cumulo è incompatibile con la restituzione dei contributi ex art. 24 del Regolamento di previdenza Enpaf., in quanto ai sensi dell’art. 1, c. 243 della legge n. 228/2012 la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati.