L’istituto del cumulo consente a chi abbia versato contribuzione per periodi non coincidenti in due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di cumulare i periodi in questione al fine del conseguimento di un’unica pensione.
La legge n. 232/2016 all’art. 1, c. 195, lett. a) ha modificato art. 1, comma 239 della legge n. 228/2012 includendo nel meccanismo del cumulo anche le Casse di previdenza dei professionisti. La legge 232/2016 ha introdotto ulteriori novità rispetto alla precedente disciplina, prevedendo il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata ed estendendo la facoltà di esercitare il cumulo anche a soggetti già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia, presso una delle gestioni interessate.
L’operazione è gratuita e comporta che ciascun Ente coinvolto, ciascuno per la propria quota, determini il trattamento secondo le proprie regole di calcolo. La liquidazione è a carico delle singole gestioni in merito al proprio pro quota, mentre il pagamento viene effettuato dall’INPS.
La domanda di pensione in regime di cumulo va presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto interessato al cumulo risulta, da ultimo, iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Per l’esercizio della facoltà di cumulo è necessario che i periodi assicurativi non siano coincidenti, che il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico e che il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti presso ciascun Ente.
La contribuzione coincidente viene considerata una volta sola per la valutazione del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Una volta verificata la sussistenza del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, nella sua interezza alla formazione di quella che sarà la misura della pensione.
Vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Per quanto riguarda l’Enpaf, ciò comporta che sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità non sarà computabile la contribuzione da riscatto del corso di studi universitari effettuato presso l’Enpaf e sarà necessario un periodo di attività professionale (stesso regime previsto per pensioni vecchiaia Enpaf). Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro dipendente.
Il cumulo si differenzia dalla ricongiunzione in quanto l’istituto della ricongiunzione è oneroso e comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente di previdenza, mentre rispetto all’istituto della totalizzazione, si differenzia sia per requisiti pensionistici che per modalità di liquidazione dei trattamenti, pur avendo in comune la gratuità e la permanenza dei periodi contributivi presso ciascun Ente.
Le prestazioni liquidabili in regime di cumulo sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta.