Pensioni in totalizzazione

L’istituto della totalizzazione consente a chi abbia versato per contribuzione per periodi non coincidenti in due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di cumulare i periodi in questione al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Il Decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni ha esteso la facoltà di totalizzare anche a chi raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento in uno dei fondi in cui ha versato contribuzione previdenziale purché non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L’operazione è gratuita e comporta che ogni gestione paghi la sua quota di pensione, liquidata secondo il sistema contributivo. Per le Casse professionali si applica il sistema contributivo con dei correttivi, come previsto dall’art. 4 d.lgs 42/2006 (vedi tabella ). Nel caso in cui vengano raggiunti i requisiti minimi previsti dal singolo Ente di appartenenza, è fatto salvo il sistema di calcolo dello stesso.

La domanda di pensione in totalizzazione va presentata al raggiungimento dei requisiti prescritti dalla normativa presso la Cassa nella quale si è ancora iscritti. Qualora non si sia più iscritti presso alcun Ente previdenziale, ovvero ci sia costanza di iscrizione tra più Enti, l’interessato potrà scegliere la Gestione presso cui presentare la domanda.

La contribuzione coincidente viene considerata una volta sola per la valutazione del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Una volta verificata la sussistenza del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, nella sua interezza alla formazione di quella che sarà la misura della pensione.

La normativa fa salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Ciò comporta che per quanto riguarda l’Enpaf sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità, non sarà computabile la contribuzione da riscatto del corso di studi universitari effettuato presso l’Enpaf e sarà necessario un periodo di attività professionale (stesso regime previsto per pensioni vecchiaia Enpaf). Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro dipendente.

La liquidazione è a carico delle singole gestioni in merito al proprio pro quota, mentre il pagamento viene effettuato dall’INPS.

In base a quanto previsto, il montante contributivo maturato presso ciascuna gestione viene rivalutato anno per anno sulla base del tasso di rendimento netto del patrimonio investito fatto registrare da ciascuna Cassa. Il sistema contributivo, che in linea di massima penalizza l’ammontare dei trattamenti pensionistici, viene modificato: è previsto un meccanismo in base al quale l’ammontare del trattamento cresce quanto più l’anzianità di contribuzione presso ciascun Ente si avvicina a quella minima richiesta per essere collocato in pensione di vecchiaia ovvero di anzianità.

Le prestazioni liquidabili tramite totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta.

La pensione di vecchiaia si matura al compimento del 66° anno di età con 20 anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali che non devono essere completamente coincidenti con quelli presenti presso l’altra o le altre gestioni previdenziali.

La decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è fissata a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (Legge n. 122/2010).

La pensione di anzianità si matura con 41 anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché in ogni gestione vi siano periodi contributivi non coincidenti, come per la pensione di vecchiaia. Anche in questo caso la contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell’anzianità e vengono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola.

La decorrenza della pensione di anzianità in regime di totalizzazione è fissata a 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (Legge n. 122/2010).

La pensione di inabilità in totalizzazione si consegue in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. In questo caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. La domanda deve essere presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l’interessato è o è stato iscritto.

Nel caso di decesso di soggetto titolare di pensione di vecchiaia ovvero di anzianità derivante da totalizzazione ogni gestione provvederà a liquidare la relativa pensione di reversibilità per la quota che la riguarda.

La pensione indiretta ai superstiti viene conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa

L’interessato che abbia presentato domanda di cumulo, può accedere al trattamento in regime di totalizzazione rinunciando alla domanda, purché il relativo provvedimento amministrativo non sia ancora concluso, ovvero nel momento in cui è stato effettuato l’inserimento del pro-rata da parte di Enpaf nel sistema informatico di pagamento

Quanto alla ricongiunzione (L. 45/1990), la legge non contempla esplicitamente alcuna facoltà di rinuncia. Tuttavia, non è possibile attivare la totalizzazione, se la procedura di ricongiunzione sia conclusa con il versamento dell’importo corrispondente alle prime tre rate o con l’accettazione della ricongiunzione senza oneri.

La pensione in totalizzazione è compatibile con:

  1.  assegno integrativo;
  2.  procrastino;
  3.  corresponsione di supplementi

a condizione che l’interessato presenti i requisiti ordinariamente previsti dal Regolamento di previdenza Enpaf.

La restituzione dei contributivi ex art 24 del Regolamento di previdenza Enpaf preclude la possibilità di effettuare la totalizzazione dei periodi assicurativi.