L’istituto della totalizzazione consente a chi abbia versato per contribuzione per periodi non coincidenti in due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di cumulare i periodi in questione al fine del conseguimento di un’unica pensione.
Il Decreto legislativo n. 42/2006 e successive modificazioni ha esteso la facoltà di totalizzare anche a chi raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento in uno dei fondi in cui ha versato contribuzione previdenziale purché non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
L’operazione è gratuita e comporta che ogni gestione paghi la sua quota di pensione, liquidata secondo il sistema contributivo. Per le Casse professionali si applica il sistema contributivo con dei correttivi, come previsto dall’art. 4 d.lgs 42/2006 (vedi tabella ). Nel caso in cui vengano raggiunti i requisiti minimi previsti dal singolo Ente di appartenenza, è fatto salvo il sistema di calcolo dello stesso.
La domanda di pensione in totalizzazione va presentata al raggiungimento dei requisiti prescritti dalla normativa presso la Cassa nella quale si è ancora iscritti. Qualora non si sia più iscritti presso alcun Ente previdenziale, ovvero ci sia costanza di iscrizione tra più Enti, l’interessato potrà scegliere la Gestione presso cui presentare la domanda.
La contribuzione coincidente viene considerata una volta sola per la valutazione del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Una volta verificata la sussistenza del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, nella sua interezza alla formazione di quella che sarà la misura della pensione.
La normativa fa salvi gli ulteriori requisiti previsti dalle singole gestioni previdenziali per il conseguimento del trattamento in parola. Ciò comporta che per quanto riguarda l’Enpaf sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità, non sarà computabile la contribuzione da riscatto del corso di studi universitari effettuato presso l’Enpaf e sarà necessario un periodo di attività professionale (stesso regime previsto per pensioni vecchiaia Enpaf). Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro dipendente.
La liquidazione è a carico delle singole gestioni in merito al proprio pro quota, mentre il pagamento viene effettuato dall’INPS.
In base a quanto previsto, il montante contributivo maturato presso ciascuna gestione viene rivalutato anno per anno sulla base del tasso di rendimento netto del patrimonio investito fatto registrare da ciascuna Cassa. Il sistema contributivo, che in linea di massima penalizza l’ammontare dei trattamenti pensionistici, viene modificato: è previsto un meccanismo in base al quale l’ammontare del trattamento cresce quanto più l’anzianità di contribuzione presso ciascun Ente si avvicina a quella minima richiesta per essere collocato in pensione di vecchiaia ovvero di anzianità.
Le prestazioni liquidabili tramite totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta.