Pensioni Dirette

  • Home
  • /
  • Pensioni Dirette

L’Enpaf eroga due tipologie di prestazioni previdenziali dirette:

  1. Pensione di vecchiaia
  2. Pensione di invalidità

L’istituto della pensione di anzianità è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

I requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia Enpaf, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di previdenza, sono:

  • 68 anni e 9 mesi di età
  • 30 anni di iscrizione e contribuzione effettiva all’Ente
  • 20 anni di attività professionale

Il requisito anagrafico è soggetto ad adeguamenti periodici, in base all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT.

Ai fini dell’anzianità di iscrizione, la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Dal 2004, l’anno in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione vale comunque per anno intero quale che sia stato il periodo di iscrizione.

Per quanto riguarda il requisito dell’attività professionale, il Regolamento prevede alcune eccezioni e un regime transitorio. Per l’approfondimento, si rinvia alla pagina dedicata.

Procedura: per ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia, è necessario compilare e inviare la modulistica disponibile sul sito dell’Enpaf, allegando i documenti eventualmente indicati nel modulo o richiesti nel corso dell’istruttoria dall’Ufficio.

Caratteristiche

La pensione di vecchiaia è compatibile con il mantenimento dell’iscrizione. In tal caso, la contribuzione versata dopo il pensionamento produce la liquidazione di un supplemento.

Decorrenza: la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti gli altri requisiti per il pensionamento, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

La pensione di invalidità è riconosciuta all’iscritto e all’assicurato (farmacista cancellato), di età inferiore all’età pensionabile, che possa far valere i seguenti requisiti:

  • inabilità assoluta e permanente all’esercizio dell’attività professionale
  • almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione Enpaf;
  • almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione (l’anno in cui l’interessato presenta la domanda entra nel computo del quinquennio, dunque il mese e l’anno di presentazione costituiscono il punto di riferimento per il computo richiesto dal regolamento).

L’inabilità viene accertata da medici convenzionati incaricati dall’Enpaf. L’Ente, inoltre, può disporre periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.

Ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.

La pensione di invalidità, conseguita sulla base di anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni, viene liquidata in proporzione al numero e alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, comunque rapportate a venti anni.

 

Caratteristiche e incompatibilità

La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia. Se, al compimento dell’età pensionabile, il pensionato ha i requisiti per maturare la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si converte in pensione di vecchiaia.

Al titolare di pensione di invalidità, nel periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno di iscrizione, non è consentito di avvalersi della riduzione della contribuzione previdenziale obbligatoria che deve essere versata in misura intera.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.