Altri Istituti Previdenziali

Informazioni di carattere generale per tutte le tipologie pensionistiche:

  • Supplementi (art. 10 Regolamento di previdenza Enpaf)
  • Procrastino (art. 11 bis Regolamento di previdenza Enpaf)
  • Assegno integrativo (art. 19 Regolamento di previdenza Enpaf)

La contribuzione versata dopo il pensionamento non rimane inutilizzata ma concorre ad incrementare la pensione.

Il Regolamento di previdenza Enpaf prevede che il pensionato che rimanga iscritto e continui a versare i contributi dopo il pensionamento ha diritto all’incremento dell’importo di pensione nella misura corrispondente al coefficiente economico correlato all’ammontare del contributo versato. La liquidazione dei supplementi avviene con cadenza quinquennale.

In caso di cancellazione, i supplementi vengono liquidati in un’unica soluzione con riferimento all’intera contribuzione previdenziale versata dopo il pensionamento e con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione.

Regole particolari riguardano i supplementi di pensione che vengono corrisposti ai titolari di pensione di anzianità. Per essi il regolamento prevede che tali importi vengano erogati solo in relazione alla contribuzione versata a decorrere dal compimento dell’età pensionabile, ciò al fine di equiparare, nell’ambito della disciplina dei supplementi di pensione, la posizione del pensionato di anzianità a quello di vecchiaia.

Per ottenere la corresponsione del supplemento non occorre presentare apposita domanda: l’erogazione viene effettuata d’ufficio. La morosità contributiva costituisce una causa ostativa alla liquidazione dei supplementi.

L’istituto del procrastino consente agli iscritti di posticipare, a domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia ottenendo un incremento percentuale dell’ammontare di pensione fino ad allora conseguito.

La percentuale di incremento cresce in relazione al numero di anni di procrastino richiesti (da 1 a 10) e varia a seconda del genere del richiedente.

Il meccanismo di incremento si applica sul montante maturato al momento del conseguimento dei requisiti, mentre la eventuale contribuzione versata successivamente non è oggetto di incremento ma viene liquidata al momento della cessazione del procrastino o della revoca dello stesso.

La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il mese di decorrenza della pensione. È possibile chiedere il prolungamento del procrastino originariamente richiesto, presentando la domanda entro il termine di scadenza del procrastino inizialmente richiesto. Non è necessario essere iscritti all’Albo al momento della presentazione della domanda.

La scelta è revocabile in qualunque momento. La revoca deve essere attivata tramite la presentazione di domanda di pensione di vecchiaia.

In caso di premorienza del farmacista che abbia attivato il procrastino, la percentuale maturata fino alla data del decesso viene riconosciuta ai superstiti se titolari di pensione (di reversibilità o indiretta).

Di seguito la tabella delle maggiorazioni della pensione, determinate in base al numero di anni di procrastino richiesti e al genere del richiedente:

Anni Maschio Femmina
1 5,98% 6,21%
2 12,51% 13,08%
3 19,65% 20,69%
4 27,45% 29,16%
5 36,00% 38,63%
6 45,36% 49,26%
7 55,62% 61,25%
8 66,86% 74,86%
9 79,20% 90,38%
10 92,74% 108,21%

L’assegno integrativo consente di ottenere l’incremento dell’importo di pensione. L’aumento percentuale viene calcolato sull’ammontare del trattamento pensionistico maturato al 31 dicembre 1994.

Per ogni anno di contribuzione versata all’Enpaf dal 1981 fino al 1994 viene riconosciuto un incremento percentuale sulla pensione (1% per ciascun anno) a condizione che, relativamente alle annualità interessate e versate a quota intera, il soggetto non abbia fruito di altra forma obbligatoria di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Per poter usufruire della maggiorazione è necessario aver svolto un minino di 15 anni di attività professionale accertati al 31 dicembre 1994.

Ai fini dell’assegno non sono considerati gli anni del corso di studi universitari oggetto di riscatto.