Il Regolamento di previdenza dell’Enpaf prevede, tra i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, lo svolgimento dell’attività professionale di farmacista.
In particolare:
- Il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994.
- Per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto 45 anni di età il requisito viene richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 (disciplina transitoria).
- Il requisito viene richiesto nella misura di cinque anni agli assicurati che si siano cancellati entro il 31 dicembre 2001 e maturino il requisito della pensione di vecchiaia con venti anni di iscrizione e contribuzione.
Il requisito non è richiesto:
- agli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano già compiuto 45 anni di età;
- soggetti dimessi al 31 dicembre 1991 che abbiano maturato quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Ente;
- soggetti dimessi al 31 dicembre 1994 che abbiano maturato diciassette anni di iscrizione e contribuzione effettive.