Attività Professionale

Il Regolamento di previdenza dell’Enpaf prevede, tra i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, lo svolgimento dell’attività professionale di farmacista.

In particolare:

  • Il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994.
  • Per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto 45 anni di età il requisito viene richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 (disciplina transitoria).
  • Il requisito viene richiesto nella misura di cinque anni agli assicurati che si siano cancellati entro il 31 dicembre 2001 e maturino il requisito della pensione di vecchiaia con venti anni di iscrizione e contribuzione.

Il requisito non è richiesto:

  • agli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano già compiuto 45 anni di età;
  • soggetti dimessi al 31 dicembre 1991 che abbiano maturato quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all’Ente;
  • soggetti dimessi al 31 dicembre 1994 che abbiano maturato diciassette anni di iscrizione e contribuzione effettive.

Per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto 45 anni di età, il requisito dell’esercizio dell’attività professionale viene richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.

Il requisito dell’attività professionale, nell’ambito del regime transitorio, progredisce al crescere degli anni di iscrizione e di contribuzione dovuta in conseguenza dell’iscrizione e non è interrotto dalla presenza di morosità contributiva. Il requisito richiesto si arresta alla data di cancellazione o alla data del raggiungimento dell’età pensionabile in caso di soggetto ancora iscritto a quel momento o, se successiva, alla data in cui vengano raggiunti i requisiti assicurativi minimi previsti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo comunque il limite massimo dei venti anni di attività.

Di seguito la tabella in base alla quale viene calcolato il numero di anni di attività professionale occorrenti per il pensionamento di vecchiaia.

 

Anno di cancellazione Numero anni di iscrizione successivi al 1994 N. anni di attività professionale
1995 1 0
1996 2 0
1997 3 2
1998 4 3
1999 5 3
2000 6 4
2001 7 5
2002 8 5
2003 9 6
2004 10 7
2005 11 7
2006 12 8
2007 13 9
2008 14 9
2009 15 10
2010 16 11
2011 17 11
2012 18 12
2013 19 13
2014 20 13
2015 21 14
2016 22 15
2017 23 15
2018 24 16
2019 25 17
2020 26 17
2021 27 18
2022 28 19
2023 29 19
2024 30 20

Per il raggiungimento del requisito, sono utilizzabili tutti gli anni di attività professionale svolti, purché in costanza di iscrizione all’Albo:

  • i periodi di esercizio di durata minima superiore a 6 mesi nell’ambito di ciascun anno sono considerati pari ad un anno intero;
  • i periodi inferiori a 6 mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni diversi, potranno essere utilizzati agli stessi fini qualora per sommatoria siano pari a 12 mesi.

Nel caso in cui, nell’ambito di un anno, siano presenti periodi di attività professionale eccedenti i sei mesi e un giorno, questa parte non può essere utilizzata per l’eventuale sommatoria con altri periodi presenti in anni diversi per raggiungere i 12 mesi.

 

Computo dell’attività professionale in caso di reintegri contributivi.

In caso di reintegri a quota intera in relazione a periodi di esercizio inferiori a sei mesi e un giorno in ciascun anno, l’attività professionale viene valorizzata per anno intero, quale che sia il periodo di esercizio della stessa.

I criteri generali ai quali fare riferimento per l’individuazione dello svolgimento di attività professionale da parte dell’iscritto:

  • la legge prevede che per lo svolgimento di una determinata attività sia obbligatorio non solo avere conseguito la laurea in Farmacia o CTF, ma anche l’iscrizione all’Albo professionale;
  • l’attività, sebbene non richieda l’obbligo di iscrizione all’Albo, ha una connessione con il farmaco (art. 1 del d.lgs n. 258/1991 e successive modificazioni). Dunque, si tratta di:
    • preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
    • fabbricazione e controllo dei medicinali;
    • controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
    • immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;
    • preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
    • preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
    • diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

In applicazione dei criteri di individuazione dell’attività professionale, è stato elaborato un elenco di attività riconosciute come proprie della professione di farmacista particolarmente ampio.

L’elenco non è esaustivo, in quanto non si può escludere che in base ai parametri generali sopra indicati possano essere individuate anche altre attività alle quali possa essere riconosciuto il carattere professionale.

Scarica l’elenco delle attività qualificabili come attività professionale del farmacista

In alcune circostanze, attività in precedenza qualificabili come professionali sono state oggetto di modifica normativa ed hanno perso questa originaria connotazione. Tuttavia, per preservare il principio di affidamento degli iscritti, la prassi seguita è stata quella di conservare la qualificazione di attività professionale alle prestazioni avviate prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative:

  • direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici (art. 10 L. 713/1986) per incarichi assunti fino a luglio 2013;
  • direttore di azienda farmaceutica municipalizzata (art. 1 della legge n. 1084/1951) per incarichi assunti fino al 17 maggio 1997;
  • farmacisti che effettua analisi ambientali e/o sulle acque con sottoscrizione dei risultati per incarichi assunti fino a gennaio 2009;
  • farmacista nei laboratori di analisi bromatologiche e merceologiche per incarichi assunti fino al 31 dicembre 2005;
  • farmacisti laureati in CTF con mansioni da chimici fino a gennaio 2009.

Non è previsto un codice attività specifico per il farmacista. Tuttavia, in base alla prassi applicativa, l’Enpaf ne ha individuati quattro generici, che in via presuntiva consentono di riconoscere l’attività professionale e comportano l’obbligo del versamento della quota contributiva intera.

  • 749093 altre attività tecniche non classificate altrimenti (ex 7420Dp)
  • 749099 altre attività’ di servizi alle imprese non classificate altrimenti (ex 74878p)
  • 869029 attività professionali paramediche indipendenti (ex 85142p)
  • 869042 altri servizi sanitari non classificati altrimenti (ex 85144)