Il governo italiano ha stipulato accordi bilaterali con un gran numero di paesi esteri per un trattamento fiscale agevolato. Le informazioni sulle singole convenzioni internazionali in vigore le offre il sito Agenzia delle Entrate che ha pubblicato i testi delle convenzioni
Detrazione per carichi di famiglia
La legge finanziaria 2007 ha esteso ai pensionati residenti all’estero il diritto a usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia. I requisiti per ottenere le detrazioni sono i seguenti:
- le persone per cui si richiedono le detrazioni non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili);
- il richiedente non deve godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.
Chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli in Italia, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge.
In linea generale, le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti in Italia sono imponibili in Italia. I non residenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia devono utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche.
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati. Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Il pensionato che risiede all’estero può chiedere al sostituto d’imposta l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, per ottenere, nei casi previsti, la detassazione della pensione (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza) oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole indicato, come ad esempio l’imposizione fiscale in Italia solo oltre determinate soglie di reddito.
In questi casi, il pensionato residente all’estero dovrà chiedere al sostituto d’imposta di non applicare in tutto o in parte la ritenuta alla fonte dell’imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe.
Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengono di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono inviare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute all’Agenzia delle Entrate entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 602/1973).
La domanda deve contenere l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale e la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.
Anche le persone non residenti in Italia sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’ IRPEF se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver sottratto tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta d’imposta a titolo definitivo.
(*fonte Agenzia delle Entrate)