Pensioni dirette

Pensione di vecchiaia

(art.8 del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione ENPAF)

  • tipologia della pensione di vecchiaia a regime
  • disciplina transitoria
  • decorrenza
  • procrastino
Tipologia della pensione di vecchiaia a regime

Per maturare la pensione di vecchiaia l’articolo 8 del Regolamento prevede dal 1° gennaio 2013:

  • il compimento del sessantottesimo anno di età; a partire dal 1° gennaio 2019 l’età pensionabile è pari a 68 anni e 9 mesi; (a partire dal 1° gennaio 2016 il requisito dell’età pensionabile viene infatti aggiornato incrementandolo della misura pari all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT per il sistema generale obbligatorio);
  • almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione effettive (ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura quella superiore vale per anno intero, tuttavia, l’anno solare in cui ha avuto decorrenza l’iscrizione vale comunque per anno intero quale che sia stato il periodo di iscrizione);
  • almeno venti ‘anni di attività professionale.
  • Disciplina transitoria

    Il medesimo articolo 8 del regolamento ENPAF prevede inoltre disposizioni particolari rispettivamente per:

    • i dimessi al 31 dicembre 1991;
    • i dimessi al 31 dicembre 1994;
    • i dimessi al 31 dicembre 2001.

    In merito all’attività professionale per coloro che, iscritti al 31 dicembre 1994, avevano meno di quarantacinque anni di età, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994 (il requisito può essere verificato tramite la tabella predisposta dagli Uffici).

 

 

  Brochure attività professionale

 

 

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti gli altri requisiti per il pensionamento, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

Procrastino

L’articolo 11 bis del Regolamento prevede che a decorrere dal 1° febbraio 2004 l’ iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia possa spostare la decorrenza della pensione per un periodo che va da uno a dieci anni. L’istituto, riservato agli iscritti, consente di ottenere un aumento dell’importo della pensione maturata alla data di decorrenza in relazione al numero di anni di procrastino prescelti.
La domanda di procrastino deve essere presentata entro il mese in cui decorre la pensione medesima e può essere ritirata in qualunque momento. La percentuale di procrastino maturata è reversibile a favore dei superstiti aventi diritto alla pensione.
Nell’anno precedente a quello di decorrenza della pensione di vecchiaia l’ENPAF invia a tutti gli iscritti che maturano la pensione, la modulistica necessaria per presentare la domanda della pensione medesima, unitamente a tale modulistica viene trasmesso anche il modulo per richiedere il procrastino della pensione.
L’istituto del procrastino presenta anche un vantaggio fiscale per l’iscritto che al raggiungimento dell’età pensionabile sia ancora titolare di redditi di impresa ovvero di lavoro, lo spostamento della decorrenza della pensione impedisce che il reddito di pensione si vada a cumulare con gli atri redditi e di conseguenza venga notevolmente ridotto per l’applicazione di aliquote di imposta molto alte.

Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’istituto della pensione di anzianità è stato abrogato, dunque a partire da tale data non possono essere più presentate le domande di liquidazione del trattamento.

Pensione di invalidità

  • Requisiti
  • Accertamenti sanitari
  • Incompatibilità
  • Decorrenza
Requisiti

La pensione di invalidità (articolo 12-16 del Regolamento) spetta agli assicurati di età inferiore ai sessantotto anni compiuti che risultino, in modo assoluto e permanente, inabili all’attività professionale e possano fare valere i seguenti requisiti:

  • almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;
  • almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità;

Ai fini dell’anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.

Accertamenti sanitari

La pensione di invalidità è concessa previo accertamento medico disposto dall’Ente. L’Ente può disporre periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.

Incompatibilità

La corresponsione della pensione è subordinata alla  cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.

Decorrenza

La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

Attenzione!

La pensione di invalidità conseguita sulla base di anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni vengono liquidate in proporzione al numero e alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, comunque rapportate a venti anni.

Al titolare di pensione di invalidità del periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno di iscrizione non è consentito di avvalersi della riduzione della contribuzione previdenziale obbligatoria che deve essere versata in misura intera.

Casellario Centrale Pensionati

Il sistema di tassazione per quanto riguarda il soggetto che risulti titolare di più pensioni è affidato dalla legge al Casellario Centrale Pensionati, per l’anno 2004, a seguito della introduzione della deduzione per assicurare la progressività dell’impostazione (legge finanziaria per il 2003) sono cambiati i criteri di calcolo dell’imposta.
Per determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trattamenti previdenziali, il Casellario:

cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;

    • calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
    • calcola le detrazioni di imposta spettanti;
    • determina l’imposta complessiva dovuta;
    • ripartisce l’imposta così calcolata nonché le detrazioni e le deduzioni in proporzione agli imponibili erogati da ciascun ente previdenziale;
    • comunica a ciascun ente di previdenza l’imposta netta da applicare su ciascuna pensione percepita.